Niente default per gli enti con nuovi piani di riequilibrio

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgMentre da noi si temporeggia il Governo con il Coronavirus allunga il pre-dissesto per evitare a tutti i costi il default degli Enti locali.

Tutto ciò e’ disciplinato nell’art. 17 del decreto legge «semplificazioni» (dl n.76/2020), pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 il quale  «in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19» interviene sulla disciplina dell’istituto previsto dall’art. 243-bis del Tuel per gli enti sull’orlo del baratro finanziario.

ITALIA OGGI

Il Covid allunga il pre-dissesto

Niente default per gli enti con nuovi piani di riequilibrio
di Matteo Barbero e Andrea Mascolini
Il Coronavirus allunga anche i tempi del pre-dissesto. È l’effetto dell’art. 17 del decreto legge «semplificazioni» (dl n.76/2020), pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 178, che «in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19» interviene sulla disciplina dell’istituto previsto dall’art. 243-bis del Tuel per gli enti sull’orlo del baratro finanziario.
Nel dettaglio, il termine di cui al comma 5, primo periodo (che impone di perfezionare il piano di riequilibrio entro 3 mesi dall’esecutività della delibera consiliare di adesione alla procedura) viene fissato al 30 settembre 2020 qualora i 90 giorni scadano antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i comuni per i quali il medesimo termine è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’articolo 107, comma 7, del dl 18/2020, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Il comma 2, invece, congela il potere della Corte dei conti di imporre il dissesto qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
Una norma, quest’ultima, che sembra finalizzata a fornire una nuova chance agli enti (come il comune di Napoli) che finora non sono riusciti a passare dalle parole ai fatti e dei quali i magistrati contabili avrebbero potuto decretare il default.
Ancora, il comma 3 aggiunge che il dissesto guidato trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale. Infine, vengono abrogati i commi 850 e 889, primo periodo, della l 205/2017.
Niente default per gli enti con nuovi piani di riequilibrioultima modifica: 2020-07-21T21:47:04+02:00da vivrescanno
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