Il Gruppo di Minoranza Consigliare diffida i consiglieri ad approvare il Consuntivo 2019

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I Consiglieri di Minoranza
SOLLECITANO L’APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019
Scadono oggi 30 giugno i termini
per l’approvazione


CON UNA NOTA
 del 28 giugno scorso, trasmessa via pec, i Consiglieri di minoranza “Scanno insieme” hanno rappresentato al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Presidente del Consiglio Comunale di Scanno che, a seguito dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3768 emessa nella Camera di Consiglio del 25 giugno scorso, “il Comune è obbligato, senza più alcun indugio, ad approvare il Rendiconto di gestione anno 2019, rispetto al quale si registrano ormai gravissimi ritardi da parte dell’Amministrazione comunale in carica”.

A segnalarci questa iniziativa è stato il Capogruppo di Minoranza Amedeo Fusco il quale ha aggiunto che nella predetta nota, dopo aver ricordato che il decreto monocratico n. 3066 del 1° giugno 2020 emesso dal Presidente della Sezione V del Consiglio di Stato ha perso efficacia ex art. 56, comma 4 CPA, avendo il Collegio provveduto nella Camera di Consiglio del 25 giugno sulla domanda cautelare nei termini indicati nella predetta Ordinanza, limitandosi ad accelerare la trattazione nel merito del ricorso in appello presentato dal Comune di Scanno, fissando a tal fine l’udienza del 19 novembre 2020, senza provvedere sulla domanda cautelare. Ad oggi – ha aggiunto il Consigliere Fusco – la sentenza del Tar Abruzzo L’Aquila n. 135/2020 pubblicata il 23 aprile 2020, che ha annullato il dissesto del Comune di Scanno, deve ritenersi pienamente valida ed efficace. La nota è stata trasmessa anche al Prefetto di L’Aquila, al Segretario Comunale reggente dott. Lucio Luzzetti ed al Revisore dei Conti dott. Enio Pavone.
I Consiglieri di Minoranza hanno invitato tutti i soggetti in indirizzo “ad assumere con ogni possibile urgenza tutte le iniziative di propria competenza affinché il Consiglio Comunale di Scanno possa essere posto nelle condizioni di trattare il relativo argomento”.

Decorso il termine ultimo del 30 giugno, spetta infatti al Prefetto assegnare al Consiglio Comunale, con una diffida notificata ai singoli Consiglieri, un termine massimo di venti giorni per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata approvazione dello schema predisposto dalla giunta. Decorso inutilmente il termine il Prefetto nominerà un apposito commissario e darà inizio alla procedura per lo scioglimento del consiglio.
L’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 dispone, inoltre, che “in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli Enti territoriali, ferma restando per gli Enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’art. 141 del Testo Unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo” .
Entro la stessa data di approvazione del rendiconto deve essere coperto l’eventuale disavanzo “ordinario” secondo le modalità previste dall’ articolo 188 Tuel, che richiede l’adozione di un piano di rientro sottoposto al parere del Revisore dei Conti. La mancata adozione di questo atto è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.
Gli enti che presentano nel rendiconto deliberato un disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio (anche se da riconoscere), nelle more della variazione di bilancio che ne dispone la copertura e della delibera consiliare prevista dall’ articolo 194 Tuel, sono soggetti, quindi, anche al divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Prima della deliberazione del rendiconto gli enti sono anche considerati strutturalmente deficitari.

 

 

Il Gruppo di Minoranza Consigliare diffida i consiglieri ad approvare il Consuntivo 2019ultima modifica: 2020-06-30T00:30:32+02:00da vivrescanno
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