Scanno, Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Cosa prevede la norma?

corte-dei-conticropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgAlcuni lettori hanno chiesto chiarimenti  in diretta merito alle sanzioni previste in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio dei bilanci comunali.

Come riportato nel post pubblicato sul blog Vivere Scanno nei giorni scorsi, il legislatore pone  molta attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio. Infatti nel caso di Comuni in situazioni deficitarie impone (articolo 193) l’adozione di un piano di riequilibrio per prevenire il dissesto, tale piano ovviamente non puo’ prescindere dal taglio delle spese superflue, focalizza pertanto le spese all’acquisto di beni e servizi essenziali.

Insomma si  obbliga le amministrazione a comportamenti che contengano la spese e riportano in equilibrio il bilancio cosi come farebbe un buon padre di famiglia.

Cosa prevede la normativa in caso il bilancio presenta degli squilibri di bilancio non sanabili con la gestione ordinaria?

La normativa in caso di squilibri di bilancio che possano portare al dissesto finanziario impone alle amministrazioni di attenersi alla  procedura indicata al comma 4  dell’articolo   193 del Tuel.

In caso di “mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio“ sono previste le stesse sanzioni  della mancata approvazione del bilancio (di cui all’articolo 141Tuel)  puntualmente  descritte nella  “procedura prevista dal comma 2 dello stesso articolo 141”.

 Cosa prevede la procedura di cui al comma 2 dell’articolo 141 ? 

In caso di inadempimento il comma 2 dell’articolo 141Tuel di seguito riportato :  Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

In estrema sintesi e’ quindi chiaramente previsto che trascorsi  i termini di approvazione del bilancio (a cui l’Art. 193 del Tuel assimilata la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio) che   l’organo regionale di controllo:

-nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio,

-assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione,

-decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente.

del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Una procedura che la dice lunga sulla volonta’ del legislatore,  ovvero che le amministrazioni devono fare di tutto e di piu’ pur di evitare il dissesto finanziario. In particolare di non fare spese superflue.

Scanno, Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Cosa prevede la norma?ultima modifica: 2020-05-22T10:32:57+02:00da vivrescanno
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