Sappiamo che lo Statuto delle Associazioni definisce le regole da rispettare nel corso della loro vita.
Risulta di tutta evidenza che e’ difficile condensare in qualche foglio tutte le “casistiche” che si possono presentare durante una vita associativa che pio’ essere anche eterna, infatti, tra le formule più usate per adeguare gli Statuti nel tempo e’ previsto sono quasi sempre inseritePer tale scopo il richiamo esplicito alla legge per le casistiche in essi non previste.
Cosa accade quando ciò non e’ stato previsto?
In tali casi interviene la “normativa vigente”, di cui all’articolo 8 delle disposizioni del codice civile, nel quale si prevede espressamente che “la convocazione dell’assemblea delle associazioni” deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.”
Una norma pertanto di “ultima istanza” ovvero che interviene quando, nello Statuto non si trova una soluzione dopo aver, ovviamente, operato una istruttoria attenta e puntuale del contesto regolamentare interno.
Una situazione che sta vivendo il nostro Asilo del Buon Pastore a seguito di un imprevedibile intervento giudiziario che, di fatto, ha messo in stallo l’Associazione e pertanto con possibili e negative ripercussioni sullo svolgimento delle sue delicate ed importanti funzioni. L’Asilo ha assoluto bisogno di una Assemblea che assuma tutte le necessarie e idonee decisioni volte al ripristino dell’ordinaria operatività. Gli strumenti normativi insomma non mancano!!!!