In un ottica di trasparenza delle decisioni riprendiamo i punti che evidenziano i motivi del dissesto finanziario del nostro paese:
1) il collegio giudicante in primo luogo riafferma la sua “esclusiva competenza in materia di bilancio e contabilità pubblica” anche su atti del Consiglio comunale e del Prefetto nel caso ad essere contestati sia il presupposto tecnico giuridico del dissesto (e non vizi propri dell’atto) necessario per la dichiarazione del dissesto previsto dall’art. 243-quater, comma 7 e 244 Tuel.
Nel punto conferma insomma che è la Corte dei conti competente all’accertamento dei requisiti per dichiarare il dissesto “per ragioni economiche” ne consegue che non possano essere altri enti e/o professionisti. Un principio sul quale peraltro vi è stata concordanza con la giustizia amministrativa.
2) riafferma poi che l’accertamento di una situazione del bilancio corrispondente a quella prevista dall’art. 244 Tuel, non comporta l’esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell’ente territoriale, citando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato sulla natura vincolata della dichiarazione di dissesto (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143).
Sul punto la Corte dei conti ribadisce un principio consolidato della giustizia amministrativa (dissesto vincolato ai presupposti) peraltro richiamato nella sentenza; peccato che nel caso in specie il consiglio di stato lo abbia disatteso senza la precisa motivazione.
3) Il Collegio conferma la propria giurisdizione (su pronunce emesse dalla sezione regionale di controllo) e nel precisare che la legittimità della deliberazione consiliare è assorbita in tale valutazione, sottoline che la deliberazione consigliare è totalmente ininfluente ai fini del presente giudizio. Infatti rimanda al giudice amministrativo verificare se le doglianze prospettate nel ricorso concernono la materia della contabilità pubblica (di competenza di questa Corte) o attengono a vizi propri ed autonomi del provvedimento impugnato, che in questa eventualità andrà riemesso depurato dalle eventuali illegittimità procedurali.
In merito il Consiglio di stato non ha riscontrato vizi propri del provvedimento (ritenendo fisiologica la scelta discrezionale dell’Ente censurata invece dal Tar in coerenza con il principio richiamato dalla Corte dei conti. Ha comunque tenuto conto della sentenza della Corte dei conti emessa dopo giudizio al Tar.
La domanda viene spontanea “ma la situazione economica effettiva al 2020 come sta?”
Lo scopriremo forse prossimamente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!