Scanno, la Corte dei Conti invita il Comune a porre in essere misure di salvaguardia della finanza

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgCon delibera n. 79/2020 la Corte dei Conti Sezione regionale acquisita l’8 maggio 2020  ha invitato il Comune di Scanno:

1)-  a porre  in essere adeguate misure volte a salvaguardare nell’immediato la gestione finanziaria attuando l’Art. 188, comma 1-quater, TUEL,

2) – a darne comunicazione entro 30 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione a questa Sezione, con riserva, in caso di mancata autonoma adozione di adeguate misure, l’avvio della procedura di cui all’art. 148-bis TUEL.

Nel punto 1)  da una parte invita a porre in essere azioni correttive volte a salvaguardare nell’immediato la gestione finanziaria e dall’altra detta come procedere richiamando   l’Articolo 188 comma 1 quater TUEL  che ci pare molto vicino ai sani principi del “buon padre di famiglia”.

Infatti tale articolo agli  enti locali che presentino nell’ultimo rendiconto deliberato un disavanzo di amministrazione, fino a che non sia deliberata una variazione di bilancio che dispone la copertura del corte-dei-contidisavanzo, fa DIVIETO di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Un principio che oltre che normativo ci pare molto di buon senso.

Al punto 2) la Corte invita il Comune a comunicare le azioni correttive entro 30 giorni dalla  ricezione della delibera ovvero entro il 9 giugno 2020 (mancano pochi giorni ormai).

Cosa succede se il Comune risulta inadempiente?

La  Corte ha segnalato che verrà attivata la procedura di cui all’articolo  148 bis TUEL che in sostanza prevede:

– la verifica puntuale della situazione economico.finanziaria del Comune di Scanno,

-agli esiti delle verifiche il Comune  viene invitato entro 60 giorni ad eseguire le misure correttive.

A questo punto la domanda viene spontanea:

L’Amministrazione ha predisposto le azioni correttive da comunicare alla stessa sezione di controllo della Corte dei Conti?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 188 comma 1 quater Tuel
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.
Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Articolo  148 bis TUEL

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.

3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

 

Scanno, la Corte dei Conti invita il Comune a porre in essere misure di salvaguardia della finanzaultima modifica: 2020-06-07T23:53:04+02:00da vivrescanno
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