Scanno, DISSESTO GUIDATO. COSA PREVEDE LA PROCEDURA DI LEGGE?

copy-image7.jpgCome anticipato torniamo  nuovamente sul dissesto guidato dichiarato dalla Corte dei Conti per una esemplificazione normativa che abbiamo diviso in quattro passi essenziali.

Sappiamo che il Consiglio Comunale il 6 dicembre 2019 ha dichiarato il dissesto finanziario senza seguire l’iter procedurale previsto dalla normativa. Una delibera annullata dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato fino alla udienza di merito prevista il 19 novembre (ricordiamo che in camera collegiale  il Consiglio di Stato  ha annullato la sospensiva concessa con decreto monocratico).
A seguito di tale decisione del Consiglio di Stato la Corte dei Conti, anticipando la sentenza prevista per novembre che dovrebbe confermare la decisione assunta in Camera di Consiglio, ha deciso di ricondurre (dopo 7 mesi dalla delibera e 3 mesi dalla sentenza del TAR)  l’iter alla normativa di legge di cui agli articoli 243bis e seguenti del Tuel. Una anomalia che il blog, inascoltato,  ha sottolineato ripetutamente.

Peraltro la stessa delibera della Corte dei Conti,  che come si può capire tratta una materia complessa e specialistica, ha ulteriormente complicato una situazione gia’ di per se caotica. Per fare un po’ di chiarezza, in allegato, abbiamo ripreso nel dettaglio le previsioni della normativa del dissesto guidato e articolata a titolo esemplificativo in 4 passi.

Crediamo che l’intervento della Corte si inserisca nel 2° passo ovvero che la Corte dei Conti allo stato abbia accertato il solo inadempimento  dell’Ente alla delibera del 7 maggio 2020 (che peraltro e’ l’unico intervento pubblico assunto dalla stessa peraltro al di fuori della procedura dissesto guidato) con il conseguente invio degli atti al Prefetto.

Ci aspettiamo che la Corte dei Conti, una volta accertato il perdurare dell’inadempimento trascorsi 30 giorni dalla delibera di luglio, accerti anche  la sussistenza delle condizioni per il dissesto (art. 244 TUEL) in modo che il Prefetto possa invitare il Consiglio Comunale  a deliberare il dissesto (una delibera che ovviamente supererebbe la precedente del 6 dicembre 2019 risultata al momento illegittima).
In caso il Consiglio comunale non riconosca l’errore compiuto e quindi  non provvedesse entro il termine fissato dal  Prefetto a dichiarare il dissesto,  lo stesso Prefetto potrebbe nominare un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell’ente.

Questo e’ quanto abbiamo capito dalla lettura della norma su una situazione che si e’ sempre più complicata  è divenuta caotica.

IL CONSIGLIO RICONOSCERÀ CHE NON AVEVA IL POTERE DI DELIBERARE IL DISSESTO FINANZIARIO

Il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n.149, ha introdotto il c.d. “dissesto guidato” quale procedura per velocizzare l’attuazione dei necessari provvedimenti normativi da parte degli amministratori nel caso di condizioni finanziarie critiche.

L’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, così dispone:

Passo 1 – Verifica inadempimento dell’Ente alla procedura dissesto guidato

Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita’ contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

(comma  168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.)

 Comma 166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

Passo 2 –  Corte dei Conti trasmette gli atti al Prefetto accertato l’inadempimento dell’Ente

la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Passo 3 –  Corte dei Conti  accertata il perdurare dell’inadempimento e la sussistenza delle condizioni del dissesto

Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,

Passo 4 –  Accertato l’inadempimento e la sussistenza delle condizioni per il dissesto il Prefetto  conclude la procedura di dissesto guidato

il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Passo 5 –  In caso di inadempimento del Consiglio

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da’ corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ((2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.))“

L’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, introduce innovazioni nell’ordinamento degli enti locali, sotto un duplice profilo: da un lato, ampliando le conseguenze della dichiarazione di dissesto rispetto alle previsioni già contenute nell’art. 248, d.lgs. n. 267/2000 (anche in relazione alle cause di incandidabilità e di incompatibilità previste dall’art. 6, co. 1); dall’altro, individuando un secondo percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può discendere dall’accertamento di un organo magistratuale, la Corte dei conti in sede di controllo, di cui viene, in tal modo, esaltata la funzione di garanzia verso la collettività.

Scanno, DISSESTO GUIDATO. COSA PREVEDE LA PROCEDURA DI LEGGE?ultima modifica: 2020-07-12T08:56:25+02:00da vivrescanno
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