Scanno, Dissesto finanziario in arrivo la scadenza della massa debitoria. Crescita di circa il 50% rispetto al previsto?

03/08/2020 - Dissesto finanziario - massa passiva — Segretari Comunali Vighenzi cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, il punto di domanda è d’obbligo. I dati “non  ufficiali”  frutto di notizie uscite sui  mezzi di informazione locale (e non solo) non sono in alcun modo rassicuranti. Infatti ove fossero confermati ufficialmente qualche preoccupazione la darebbero. L’entità del debito che circola sarebbe problematico ripianarlo attraverso le ordinarie procedure  previste in caso di dissesto finanziario dell’Ente.

Le entrate derivanti dall’aumento delle tasse e/o dall’alienazione dei beni disponibili del Comune potrebbero risultare insufficienti il che  potrebbe avere riflessi negativi anche sui prossimi bilanci limitando le risorse necessarie per il rilancio del paese.

Non comprendiamo peraltro le ragioni di dati ancora aleatori vista la tempistica prevista per il consolidamento della massa passiva (entro 6 mesi dall’insediamento dell’OSL). L’OSL infatti si è insediata il 17 febbraio 2020  in attuazione della delibera di dissesto del Consiglio comunale del 6 dicembre 2019 . Atto sospeso a marzo 2020 dal Tar e  ripartito,  il 16 gennaio 2021,  in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato (la seconda adottata su impulso del prefetto è risultata irrilevante).

 ALLEGATI:

A) nsediamento del 17 febbraio 2020 :

B) sentenza Consiglio di Stato del 17 dicembre 2020

C) Reinsediamento 16 gennaio 2021

IL PAESE VERSO LA RIPARTENZA?

Cos'è il DISSESTO FINANZIARIO in un Comune (DEFAULT) – TeleTermini

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Dissesto Finanziario - Comune di San Calogero

A fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta l’accertamento della situazione di deficitarietà strutturale dell’ente ex art. 242 d.lgs. n. 267 del 2000, la quale si basa su altri indici e s’è in ogni caso collocata nella specie in un momento temporale (i.e., al 31 dicembre 2018) del tutto diverso da quello in cui il dissesto è stato dichiarato dal Comune (i.e., 6 dicembre 2019).

In specie, la delibera consiliare indica chiaramente la condizione di dissesto ex art. 244 d.lgs. n. 267 del 2000 in cui l’ente si trova e i relativi presupposti (cfr. delibera n. 34 del 2019, sub doc. 1 ricorrenti, spec. pag. 9, 26 e 29-31), al pari della relazione dell’organo di revisione e del parere del 19 novembre 2019 reso dal consulente incaricato dal Comune (cfr. amplius infra, al successivo §).

Rispetto a ciò nessun rilievo può assumere la circostanza che al 31 dicembre dell’anno precedente non emergessero (distinti) indici di deficitarietà a carico dell’ente ai sensi dell’art. 242 d.lgs. n. 267 del 2000, poiché altri sono i presupposti e il momento qui significativo per la dichiarazione del dissesto.

A tal riguardo è peraltro la stessa delibera impugnata a dar conto che l’accertamento di alcuni debiti a carico del Comune è avvenuto successivamente all’approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2018, e dunque dopo la rilevazione dell’insussistenza di indici di deficitarietà, della quale peraltro la delibera pure dà evidenza, richiamando il parere del consulente incaricato, e nondimeno giungendo a ravvisare i presupposti del dissesto.

Essendosi scostata da tali principi e avendo affermato l’illegittima dichiarazione di dissesto sol perché mancavano indici di deficit strutturale al 31 dicembre 2018 la sentenza è incorsa nel vizio denunciato dall’appellante, il cui motivo di doglianza va perciò accolto.

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.1.2. Fondato è anche il secondo profilo di censura, con cui il Comune critica la sentenza nella parte in cui afferma l’illegittimità della delibera a fronte delle valutazioni discrezionali espresse sul mancato ricorso al pre-dissesto, obliterando così il carattere vincolato della dichiarazione di dissesto.

Va anzitutto respinta, al riguardo, l’eccezione d’inammissibilità della doglianza sollevata dagli appellati in ragione dell’assenza d’una critica all’affermazione della sentenza circa la (non consentita) valutazione discrezionale espressa dal Comune nella deliberazione di dichiarazione del dissesto: il richiamo all’effettiva sussistenza dei presupposti (vincolati) di legge per siffatta dichiarazione e alla loro considerazione nell’ambito della delibera dichiarativa ben vale infatti quale doglianza avverso la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Nel merito va rilevato che, in effetti, il riferimento contenuto nella relazione del consulente incaricato – riportato testualmente dalla delibera – alle ragioni d’inopportunità del ricorso alla procedura di pre-dissesto (i.e.il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis ss. trova significativi limiti applicativi conseguenti all’eccessivo ricorso da parte degli enti locali che non danno più tempi certi alle relative procedure, impedendo di poter gestire le transazioni con i creditori dell’ente che richiedono certezza dei tempi di monetizzazione del credito”) non vale a inficiare l’accertamento dei presupposti propri del dissesto, dichiarato nella specie sulla base del riscontro (vincolato) di essi.

Per questo, il solo passo motivazionale censurato dalla sentenza non consente di fondare un giudizio d’illegittimità della dichiarazione di dissesto.

In tale contesto, non va peraltro trascurato che, vincolata nella verifica dei requisiti materiali, la dichiarazione di dissesto è pur sempre frutto d’una scelta in parte discrezionale nell’alternativa rispetto alla procedura di riequilibrio pluriennale, stante la comunanza del presupposto finanziario con questa (i.e., la situazione finanziaria dissestata quale “causa” di entrambe le procedure), salva la diversa prospettiva dei due rimedi, su cui perciò l’ente può operare una scelta, anche alla luce della situazione concreta in cui venga a trovarsi (cfr., al riguardo, la stessa Corte conti, SS.RR., 12 novembre 2020, n. 32/2020/EL).

Di qui la fondatezza della doglianza, cui si associa il rigetto del primo (simmetrico) motivo riproposto ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. dagli appellati, con il quale si deduce l’illegittimità della scelta di dichiarare il dissesto in quanto assunta dal Comune in termini discrezionali: come già evidenziato, nessuna discrezionalità è dato riscontrare nella specie in ordine all’accertamento dei presupposti del dissesto, essendo la delibera consiliare chiaramente fondata sull’affermazione della loro sussistenza.

A tal fine, la delibera pone espressamente in risalto, in particolare, la “drammatica situazione di default finanziario che non consente di assicurare una normale attività amministrativa” e che conduce perciò alla “necessità di ricorrere alla dichiarazione di dissesto finanziario” (cfr. delibera n. 34 del 2019, pag. 9; nello stesso senso, cfr. pag. 12, ove si richiama “l’insormontabile difficoltà finanziaria in cui versa il Comune di Scanno attraverso le procedure ordinarie per la gestione del disavanzo”; pag. 15: “pertanto, una simile situazione, comporta che l’Ente non è in grado, allo stato, di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ai cittadini, né comunque di far fronte proficuamente ai suddetti crediti certi, liquidi ed esigibili vantati da terzi”); e conclude che “sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Scanno, in quanto, per tutte le ragioni precedentemente esposte, l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’Ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193 del TUEL, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste e non sussistono alternative percorribili alla dichiarazione dello stato di dissesto economico-finanziario del Comune di Scanno, la quale appare come l’unica soluzione praticabile alla luce della suesposta situazione finanziaria dell’Ente” (cfr. pag. 29; lo stesso alle successive pagg. 30-31).

Né rilevano, in senso inverso, le espressioni utilizzate dai componenti del Consiglio comunale nel corso del dibattito consiliare, stante la chiarezza della motivazione e del deliberato provvedimentale, peraltro non contraddetto dalla discussione collegiale, nella quale – al di là del carattere atecnico o colloquiale di alcuni passaggi – emergeva comunque chiaramente l’ineludibile necessità del dissesto manifestata da alcuni componenti del Consiglio (cfr., ad es., pag. 4, ove il consigliere F.L. indica la deliberazione del dissesto quale “scelta obbligata per il Comune”; dello stesso tenore gli interventi, ad es., dei consiglieri A.S., pag. 5, e M., pag. 6).

Per tali motivi, i riferimenti alla non opportunità di far ricorso alla procedura di pre-dissesto non valgono a inficiare la legittimità della delibera impugnata, nella quale il Consiglio comunale chiaramente indica – quale ragione dell’adottata dichiarazione di dissesto – l’integrazione dei presupposti di cui all’art. 244 d.lgs. n. 267 del 2000.

6. In conclusione, l’appello del Comune si appalesa fondato, avendo la sentenza accolto il ricorso di primo grado in ragione di censure inidonee a dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato.

6.1. L’accoglimento del gravame sulla base delle doglianze suindicate esime peraltro dallo scrutinio dell’ulteriore censura inerente alla necessità di dichiarare lo stato di dissesto in conseguenza del superamento del termine di cui all’art. 243-quater, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, nonché delle speculari eccezioni formulate dagli appellati.

Allo stesso modo, prive di rilievo si rivelano le eccezioni di parte appellata in ordine alla novità di alcuni documenti prodotti e argomenti formulati dal Comune, atteso che l’accoglimento delle suesposte doglianze – di per sé sufficiente alla riforma della sentenza, le cui rationes decidendi risultano demolite – è esente da tale censura, non fondandosi sui documenti cui essa si riferisce, né su «nuove domande ed eccezioni», bensì sulla critica mirata degli argomenti posti alla base della decisione di primo grado.

Infine, le deduzioni che il Comune formula in ordine alla sussistenza dei presupposti del dissesto, con particolare riguardo all’accumulo della massa debitoria, possono essere esaminate, per quanto di rilievo, congiuntamente con i motivi reiterati dagli appellati ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.

 

Scanno, Dissesto finanziario in arrivo la scadenza della massa debitoria. Crescita di circa il 50% rispetto al previsto?ultima modifica: 2021-07-07T02:06:39+02:00da vivrescanno
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