Scanno, botta e risposta tra Maggioranza e Minoranza. Vediamo come stanno le cose!!!

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, pensiamo che il motto “non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare” sia la sintesi della situazione che stiamo vivendo.
Come ci siamo arrivati?
Il Consiglio Comunale, senza seguire la procedura prevista, con i voti del solo Gruppo di Maggioranza, delibera la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Scanno; delibera che e’ stata annullata dal TAR il 22 aprile scorso.

Dissesto finanziarioLa giunta comunale, senza tornare al consiglio comunale, decide di non tener conto delle anomalie evidenziate dal TAR ma di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con decreto del Presidente di sezione tenuto conto di quanto rappresentato dalla maggioranza concede la sospensiva della sentenza del TAR.
Il 25 giugno scorso lo stesso Consiglio di Stato, in sede collegiale, alla luce di tutti gli atti di causa e quindi tenuto conto delle contro deduzioni  della minoranza resistente, rimodula tale decreto  ritenendo  sufficiente  per la tutela richiesta la tempestiva fissazione al 19 movembre 2029 dell’udienza di merito.

Una misura che non sospende la sentenza del TAR dando, di conseguenza, al Consiglio Comunale, fino alla decisione di merito,  la piena operatività  ovvero la possibilità di superare, in via amministrativa,  la delibera di dissesto.

In tal senso crediamo si inquadra l’iniziativa dei consiglieri di minoranza che hanno invitato l’amministrazione ad approvare il rendiconto 2019 che potrebbe dimostrare peraltro la rimessa in equilibrio del bilancio.

Perche’ la maggioranza non dovrebbe farlo? Che cosa c’è di grave nel fare lo stato economico al 31-12-2019?  Che il bilancio possa essere tornato in equilibrio?

CONSIDERAZIONI A SUPPORTO

Come prassi riportiamo le interpretazioni sullo strumento cautelare previsto all’articolo 55 comma 10  del cpa.

Sarebbe buona norma comunque che chi ha responsabilità pubbliche come i consiglieri comunali ne facciano tesoro.

Non si possono fare affermazioni senza i dovuti approfondimenti ora reperibili facilmente su internet.

Chi governa e quindi decide dei bisogni dei cittadini ha l’onere di dare risposte ai cittadini.

Il blog nel rispetto dei suoi lettori  lo fa e mette  al servizio di tutti il Contributo.giustizia.amministrativa

Al paragrafo 6; pag. 15, infatti, il suddetto contributo sulla giustizia amministrativa fornisce una articolata disamina dell’applicazione dell’Art. 55, comma 10 evidenziato pure le difficoltà interpretative.

Si rimanda al documento per gli aspetti di dettaglio su casi specifici per desumere gli orientamenti giurisprudenziali su tale strumento di tutela cautelare.

Un  procedimento che non necessariamente si conclude con un’ordinanza cautelare ma che puo’  concludersi anche (come nel caso nostro) attivando lo strumento processuale previsto dall’art. 55, comma 10, che, non ha natura cautelare ma che trova nel giudizio cautelare la sua fonte e per questo si lascia a diverse interpretazioni.

 Il dato che sembra incontestabile è che il provvedimento cautelare non venga emesso e, di conseguenza, l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 55, comma 10, non può essere impugnata  diversamente dall’ordinanza cautelare.
Cio’ comporta che l’attivazione di tale potere dovrebbe essere ammessa solo se, come recita la norma, le esigenze del ricorrente siano “apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”. L’art. 55, comma 10, dovrebbe, quindi, rappresentare un meccanismo processuale attivabile a condizione che soddisfi realmente le esigenze del ricorrente, perché se venisse utilizzato in senso diverso, il ricorrente verrebbe penalizzato due volte: una prima volta perché non ha ottenuto la tutela cautelare richiesta, una seconda volta perché, comunque, non può neanche contestare la scelta processuale del collegio.
Medesime perplessità non sussistono, invece, in relazione all’amministrazione resistente o al controinteressato che non possono subire pregiudizi dalla scelta del collegio di fissare il ricorso nel merito, in quanto il provvedimento impugnato non è, comunque, intaccato nei suoi effetti, almeno fino alla decisione di merito.

Sembra quindi pacifico che tale strumento non sospende la sentenza del TAR ovviamente cosi non sembra al gruppo di Maggioranza che nel comunicato “squisitamente politico” afferma tranquillamente il contrario.

Qundo si comincerà ad affrontare concretamente il problema?

Scanno, botta e risposta tra Maggioranza e Minoranza. Vediamo come stanno le cose!!!ultima modifica: 2020-06-30T01:12:56+02:00da vivrescanno
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