La Corte dei Conti a seguito della riforma normativa lo ha configurato come unico giudice della materia di sua competenza…

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… pertanto la Sentenza  passata in giudicato è atto esecutivo.

Ne consegue che a cura del Comune, nella figura di massima rappresentanza del Sindaco,  deve provvedere agli atti d’ufficio conseguenti che nel caso in specie  sono di fatto due :

– sospensione immediata, ai sensi dell’articolo 63 comma 1 n. 5 della D.Lgs., dalle funzioni dei soggetti interessati incompatibili  dal momento del passaggio in giudicato della Sentenza e fino alla estinzione integrale del debito.

-avvio del recupero del debito.

Il legislatore quindi ha voluto dare un garanzia in più agli interessi collettivi  facendo decorrere la incompatibilità dal passaggio in giudicato della sentenza ritenendo meno rilevante quelli “individuali” che comunque condannati  per grave danno erariale alla pubblica aminsistrazione.

Sarebbe veramente strano e contraddittorio che una Sentenza passata in giudicato, solo da applicare quindi e  che prevede “per legge” come pena conseguente la incompatibilità ,possa essere rimessa in discussione e/o comunque annacquata da “procedure” (alle quali peraltro partecipano gli stessi condannati).

Sarebbe troppo bello  perché vorrebbe dire impunità!!!

6) Procedure e varie – Pubblica Amministrazione – Corte dei conti – Giurisdizione in materia di responsabilità –  Discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile – Qualità del soggetto passivo – Natura delle risorse finanziarie. Il nuovo assetto della Corte dei conti, quale emerso dalla legislazione di riforma del 1994 – 1996, ha comportato la configurazione della stessa come giudice naturale della responsabilità amministrativa, sia per gli amministratori che per i dipendenti di tutta la Pubblica Amministrazione: ciò comporta l’esclusività della relativa giurisdizione nel senso che la Corte dei conti è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, con conseguente esclusione di una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa (Cass. civ. SS. UU. 22 dicembre 1999 n. 933) Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 490/A del 21.7.2005. A tale progressivo ampliamento della giurisdizione contabile in materia di responsabilità, l’ambito della quale investe ora anche la responsabilità extracontrattuale nei confronti di amministratori e dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se diverse da quelle di appartenenza (Cass. civ. SS.UU. ord. n. 10973 del 25 maggio 2005), consegue che il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo e, quindi, nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale. Il ricordato carattere di generalità che investe la giurisdizione della Corte dei conti, è, quindi, idoneo a dirimere in radice la possibilità del conflitto con la giurisdizione civile, atteso che l’Amministrazione – considerata, appunto, l’esclusività in materia della giurisdizione della Corte dei conti e, conseguentemente, dell’azione intestata al Procuratore contabile – non ha ormai azione verso i propri dipendenti ed amministratori per i danni ad essa arrecati in violazione dei loro doveri di servizio: il solo giudizio configurabile al riguardo è quello di responsabilità amministrativa, e non c’è possibilità di bis in idem se ci si attiene a questo criterio (v. Sez. II^ centrale d’appello, sent. 1.7.2004, n. 215). Pres. Nicoletti – Est. Atelli – P.M. Berretta. CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud.6.7.2005), Sentenza n. 641

La Corte dei Conti a seguito della riforma normativa lo ha configurato come unico giudice della materia di sua competenza…ultima modifica: 2011-09-06T09:56:00+02:00da vivrescanno
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