Il Quadrifoglio, imu: accertamenti con aliquota agevolata del 2016. La corte di giustizia riconosce la legittimità’!

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Roberto nannaroneIntervento di Roberto Nannarone

È quanto disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di L’Aquila, con tre distinte sentenze, le nn. 883, 884 e 885, emesse nel corso dell’udienza del 30 novembre 2023 e depositate il 28 dicembre 2023, con le quali viene definitivamente riconosciuta la legittimità delle agevolazioni previste dal Comune di Scanno, fin dal 2013, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, senza la registrazione del contratto di comodato gratuito.

Nel Regolamento IUC, in vigore fino al 31 dicembre 2019, era prevista l’aliquota agevolata dello 0,46% per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado, come previstoall’art. 17, comma  9, fino ad un massimo di due unità immobiliari destinate ad abitazione: “Usufruiscono di un’aliquota agevolata gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti …” e del combinato disposto dell’articolo 11, comma 1, lett. a) e lett. b) “abitazione principale e pertinenze dell’abitazione principale” e dell’articolo 17, comma 6 “Unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Inconfutabile la motivazione con la quale la Prima sezione della C.G.T. di L’Aquila(Presidente-Relatore Enrico Di Marcotullio) ha accolto l’appello prodotto da alcuni cittadini contro tre distinte Sentenze, palesemente errate e fuorvianti, emesse dai Giudici di primo grado.

Scrivono i Giudici tributari:Il Comune di Scanno, nel suo Regolamento IUC, ha considerato impropriamente l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta come “seconda casa”, prevedendo un’aliquota agevolata ridotta dello 0,46% per l’IMU, in forza della presentazione di una semplice autocertificazione senza l’onere del contratto di comodato “registrato”. Il tutto ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che riveste una particolare rilevanza per le scelte operate dal Comune di Scanno, fin dal 2013, nell’istituire una specifica agevolazione per le abitazioni date in “uso gratuito”, con la riduzione di tre punti sull’aliquota base dello 0,76%.

Peraltro, il Consiglio Comunale come chiarito dal Collegio tributarioha approvato nuovamente le aliquote I.M.U. nell’anno 2018 (deliberazioni n. 5 del 22 marzo 2018 e n. 10 del 24 aprile 2018), confermando l’aliquota ridotta dello 0,46% per le “Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, quest’ultime nella misura massima di una (C2, C6 o C7)per immobile, concesse in comodato gratuito dal proprietario ai propri parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figliogenitore) (Art. 17, comma 9, Regolamento IUC)”. L’attuale Amministrazione ha confermato le stesse aliquote per l’anno 2019, con deliberazione n. 3 del 1° aprile 2019.

Cosicché, gli avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio Tributi del Comune di Scanno intende recuperare la differenza delle Imposte IMU e Tasi per gli immobili dati in comodato gratuito, per i quali è stata applicata l’aliquota agevolata, sono da considerare illegittimi, sia perché non motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, sia perché sono emessi in violazione di una norma statale (art. 13, comma 6, DL 201/2011) e della norma regolamentare (art. 17, comma 9), a fronte di versamenticorrettamente effettuati dai contribuenti applicando l’aliquota dello 0,460% per l’IMU e dello 0,170% per la TASI (quest’ultima ridotta al 90%, come previsto dalla legge statale per il comodante).

Il Quadrifoglio, imu: accertamenti con aliquota agevolata del 2016. La corte di giustizia riconosce la legittimità’!ultima modifica: 2023-12-29T10:47:25+01:00da vivrescanno
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