GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA…. INTERVENTI SUL DISSESTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgLa Corte dei Conti Sezione Riunite ha aggiornato l’udienza sui ricorsi presentati dalla minoranza ed alcuni cittadini. La materia e’ complessa e richiederà di certo il tempo per una compiuta valutazione.
In attesa noi pubblichiamo alcuni orientamenti della giustizia amministrativa e contabile ed in particolare un principio costante del Consiglio di Stato che conferma senza dubbi che “La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale rappresenta una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge“.
Il principio a cui si e’ attenuto il TAR nella sentenza con la quale e’ stato annullato Il dissesto finanziario del Comune di Scanno.

Quali gli scenari che si prospettano?


Noi pensiamo siano diversi. Tutti crediamo non idilliaci. Comunque!!!
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ECCO UNA MASSIMA DEL CONSIGLIO DI STATO
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Cons. Stato Sez. V, 16/01/2012, n. 143
An.Ra. e altri c. Comune di Rocca Priora
COMUNE E PROVINCIA Bilancio comunale e provinciale
FONTI
Massima redazionale, 2012
Non  sembra prestarsi ad interpretazioni  il suo orientamento  quando afferma che  il dissesto NON PUÒ ESSERE frutto di una scelta discrezionale dell’Ente (e quindi  di certo non può essere frutto del consiglio di un consulente esterno) ma ci devono essere i presupposti fissati dalla legge (quindi un obbligo di legge) infatti nel primo comma sancisce che  La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale rappresenta una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge, pertanto non può in alcun caso dirsi frutto di una scelta discrezionale dell’ente”
 

Conferma poi che  All’uopo deve, in particolare, rilevarsi che la valutazione, richiamata dall’art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000(Testo Unico Enti locali), concerne unicamente le cause che hanno determinato la situazione di deficit finanziario economico…”

Specifica in particolare che 
  “e costituisce il presupposto logico– giuridico del procedimento di risanamento della riorganizzazione dell’ente e della corretta impostazione delle indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per addivenire alla adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato. Le esposte osservazioni trovano, inoltre, conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto, poiché i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro, l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa)”.


Concludendo infine che “e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fattoche la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici – dell’ente e della sua funzionalità – e privati – degli operatori economici e dei dipendenti.”

Quindi che al di là di ogni valutazione di tipo cartolare devono sussistere i presupposti fissati dalla legge che costituiscono il giusto contemperamento tra gli opposti interessi in gioco pubblici dell’ente e della funzionalità sopra esposti  e privati  degli operatori economici e dei dipendenti. Ci domandiamo allora :

Possono sussistere i presupposti di legge se da circa due anni il Comune di Scanno va avanti senza concreti  limiti anzi…..?

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ALTRI ORIENTAMENTI 

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04/11/2019, n. 642
D. S. c. Comune di Bovalino e altri
COMUNE E PROVINCIAComune in genere
Enti locali – Comuni – In genere

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Infatti, una volta accertata la sussistenza di uno dei presupposti, l’incapacità funzionale o lo stato di decozione finanziaria, il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo della dichiarazione di dissesto, che si appalesa dunque atto doveroso e non connotato da alcuna discrezionalità, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi.

FONTI
Massima redazionale, 2019

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Corte dei Conti Basilicata Sez. contr. Delib., 22/12/2014, n. 114

CONTABILITA’ E BILANCIO DELLO STATORiconoscimento di debito

In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ex art. 194 Tuel, l’Ente ha l’obbligo (non la facoltà) di procedere tempestivamente al riconoscimento e, quindi, alla loro inclusione nel proprio sistema di bilancio, secondo prescrizioni e termini previsti dal vigente sistema giuscontabile.
A tal fine, se le misure previste dal combinato disposto degli artt. 194 e 193 Tuel dovessero risultare insufficienti, l’Ente, anche per evitare il dissesto, potrà ricorrere, sussistendone i presupposti, al piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis Tuel, beneficiando delle misure previste a tale scopo; presupposto essenziale per ricorrevi è la preliminare ricognizione complessiva dell’effettiva situazione debitoria dell’Ente, comprensiva di tutta la massa debitoria “sommersa” riconoscibile ex art. 194 Tuel.

FONTI
Quotidiano Enti locali, 2015

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA…. INTERVENTI SUL DISSESTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALIultima modifica: 2020-10-01T21:17:34+02:00da vivrescanno
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