Edilizia, la Regione Abruzzo apre ai sottotetti

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO. La regione per evitare il consumo del territorio apre al recupero ad uso abitativo dell’edificato esistente.

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Edilizia, la Regione Abruzzo apre ai sottotetti

L’obiettivo è di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E’ scritto nella legge approvata dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo sul recupero dei sottotetti a fini residenziali

Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nella seduta dell’8 marzo 2011, ha approvato la legge n.71/3 che reca “Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo“.

La legge regionale consta di un solo articolo che prevede il “Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti“.

Definizione: (art.1, comma 2: «Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura».

Per essere utilizzato ai fini residenziali il sottotetto non può avere un’altezza media inferiore ai 2,40 metri (la parete più bassa non può essere inferiore a 1,40 metri).

Possono essere aperte porte e finestre per assicurare il comfort di chi abita il sottotetto: (art.1, comma 8: «Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l’apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all’edificio»).

Può essere utile approfondire le motivazioni che hanno orientato il Consiglio Regionale dell’Abruzzo a legiferare sul recupero dei sottotetti.

Indicazioni in questo senso possono essere tratte dalla Relazione della 2a commissione consiliare (vedi), dove al punto 8 si legge:
«8) TITOLO VIII: UTILIZZO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI. Al fine di razionalizzare e contenere il consumo del territorio regionale il presente testo normativo ripropone, poi, le “fortunate” disposizioni dell’art.85 L.R.26.04.2004 n.15 e ss.mm.ii. in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, innovandole, tuttavia, all’esito della quinquennale esperienza maturata dagli uffici amministrativi regionale nella interpretazione ed applicazione del testo normativo attualmente vigente, sotto alcuni, qualificanti profili.
E’ così chiarito che: a) tra le condizioni abilitanti l’intervento è quella per cui l’edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere destinato a tutto o in parte ad uso abitativo; b) se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, l’intervento è subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per i parcheggi; c) l’intervento non incide sul calcolo dell’altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali; d) il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato e deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. Diversamente dal maxiemendamento al PL. 96/09 votato dalla II Commissione regionale il 26/07/2010 ed in accoglimento delle proposte formulate dalle forze politiche dell’opposizione, le norme del presente Titolo perdono tuttavia il carattere dell’ordinarietà e recuperano quello della straordinarietà proprio delle disposizioni di cui all’art. 85 L.R. n.15/04 consentendo la realizzazione dell’intervento in parola non più “a regime”, ma solo in relazione ai sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2009 e previo rilascio del titolo edilizio abilitativo richiedibile dalla sola persona fisica proprietaria, permettendo altresì ai Comuni di escludere parti del territorio o singoli edifici dall’ambito di applicazione di dette disposizioni. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti comporta il versamento di una maggiorazione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere alla Regione Abruzzo».

IL TESTO DELLA LEGGE

LA SEDUTA REGIONALE

PROROGATO IL TERMINE PER il recupero dei sottotetti

Edilizia, la Regione Abruzzo apre ai sottotettiultima modifica: 2013-01-23T19:00:00+01:00da vivrescanno
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