Dissesto si dissesto no? C’e’ Pure chi il bicchiere lo vede mezzo pieno!!!

Il dissesto finanziario dei comuni italiani: è davvero un male?

dissesto finanziario

Se il dissesto finanziario di un ente locale ormai economicamente al collasso sia davvero una iattura lo diremo (e capiremo) solo alla fine.

Intanto vedremo cosa prevedeva la legge prima della “sentenza di San Valentino” sul rientro dal debito degli enti locali; cercheremo di capire cosa sia un piano di riequilibro finanziario; entreremo poi nel dettaglio della sentenza n. 18/2019; vedremo infine cosa sia il dissesto finanziario e quali ne siano le conseguenze sul piano economico, politico, sociale e delle responsabilità.

Cosa prevedeva la legge prima della sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale

La legge di stabilità 2016 (modificata dal bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 e dal bilancio per il triennio 2017-2019) consentiva agli enti locali in pre-dissesto di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio in 30 anni.

Che cos’è un piano di riequilibrio finanziario?

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto e a ripristinare gli equilibri finanziari.

Quando le uscite di un ente locale superano le entrate, si verifica una condizione di disavanzo. Da quel momento in poi, i soldi incassati dall’ente, ad esempio il comune, serviranno in prima battuta a ripianare i debiti del passato, e solo in un secondo momento saranno spendibili in servizi per i cittadini. Per evitare che lo squilibrio dei conti conduca al “crack” dell’ente locale, si avvia una procedura di «rientro dal disavanzo» e l’ente entra in uno stato di pre-dissesto.

È qui che entra in campo lo Stato, prestando agli enti locali i soldi necessari a coprire il debito; da parte sua, l’ente si impegna a restituire allo Stato il prestito. Lo Stato, però, concede il prestito solo a patto che il consiglio comunale abbia votato un documento in cui si impegna a ridurre le uscite e aumentare le entrate.

Che cosa ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza di San Valentino?

Il 14 febbraio 2019, con quella che passerà alla storia come la sentenza di San Valentino, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il ripiano dei disavanzi in 30 anni, perché in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost.

Secondo la Consulta, la norma che consente la dilazione trentennale del deficit viola il patto tra generazioni: da un lato, grava «in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future» e non garantisce loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo; dall’altro, favorisce un dannoso allargamento della spesa corrente e rimanda il risanamento in modo irragionevole.

«Il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di “corto respiro”, del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa» (vedi sentenza).

La pronuncia della Corte rischia di mettere in moto una dinamica che porterà al default finanziario numerosi comuni italiani, come Roma, Napoli, Messina e Reggio Calabria, attualmente in pre-dissesto e alle prese con un piano di rientro. Tra i comuni più grandi già in fase di dissesto, vi sono invece Catania, Caserta, Benevento e Terni.

Quando si ha il dissesto finanziario?

Secondo il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), si ha dissesto finanziario quando l’ente non è più in grado di assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili oppure quando esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non si possa far fronte.

Il dissesto determina dunque una cesura tra un prima e un dopo. Il crack di un ente locale differisce dall’istituto del fallimento: nel primo caso, nonostante il grave squilibrio economico, l’ente continua ad esistere, sia pur con una nuova vita finanziaria; il fallimento, invece, è la c.d. morte giuridica dell’imprenditore e dell’impresa.

La dichiarazione di dissesto

La deliberazione recante la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale, il quale deve valutare le cause che lo hanno determinato.

La determinazione e la relazione dell’organo di revisione sono trasmesse, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL).

Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario

La dichiarazione di default di un ente locale produce effetti sul piano finanziario, politico e sociale. E, ovviamente, comprende anche la dimensione della responsabilità.

Sul piano economico-finanziario

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del piano di rilevazione e di estinzione della massa passiva, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’OSL. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali siano scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Il comune che va in dissesto non può contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui finanziati dallo Stato e contratti per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonché dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base sono aumentate nella misura massima consentita. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.

Sul piano politico e delle responsabilità

Il comune non si scioglie, il sindaco e la giunta non decadono. V’è una netta separazione fra gli organi istituzionali dell’ente e l’organo speciale della liquidazione: i primi si occupano della gestione ordinaria e del riequilibrio del bilancio, i secondi della gestione straordinaria e delle pretese creditorie con eventuale risoluzione delle pendenze pregresse.

Gli amministratori che la Corte dei conti riconosce, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, sono incandidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Sul piano sociale

Inevitabili i risvolti anche sul piano sociale. L’ente è infatti tenuto a ridimensionare l’organico collocando in disponibilità gli eventuali dipendenti in soprannumero (la proporzione è di 1 dipendente per 93 abitanti). Per questi dipendenti, il Ministero dell’interno garantisce un contributo pari al trattamento economico per cinque anni.

Il punto di vista

Si comprende bene come l’intervento della Corte costituzionale abbia voluto censurare un modo di intendere la politica poco avveduto e di corto respiro.

Infatti, la preoccupazione del Giudice delle leggi è evidentemente rivolta ad evitare che un pesante fardello debitorio ricada sulle generazioni a venire. Questo principio non dovrebbe valere soltanto per l’amministrazione di un ente locale, ma fungere da guida per un agire politico responsabile a tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale.

Si vede bene come, di fronte alla tutela di un interesse così alto, decadano le pur comprensibili ragioni addotte da alcuni amministratori rispetto alla tutela di un interesse locale. È chiaro a tutti come un comune in dissesto, pur se non sciolto o decaduto, dovrà fare i conti con una severa critica politica, anche considerando le responsabilità delle amministrazioni precedenti. La carriera politica dei sindaci e degli amministratori giunti a dichiarare il dissesto potrebbe ricevere ripercussioni a livello di immagine, soprattutto laddove non si riuscisse a comunicare efficacemente con i concittadini, magari spiegando di aver ereditato delle casse già al collasso.

Ma, dal punto di vista dei cittadini e non da quello della carriera politica degli amministratori, non sarebbe forse un bene ripartire da zero?

Con la dichiarazione di dissesto, infatti, per i cittadini cambia poco: come detto, le imposte erano già state portate al massimo in fase di pre-dissesto e quindi non potrebbero aumentare col dissesto.

D’altro canto, le imprese e i professionisti che hanno crediti da far valere su fondi esterni al bilancio dell’ente o su fondi vincolati non saranno pregiudicati da un’eventuale dichiarazione di default.

Il “crack” finanziario, a conti fatti, permetterebbe invece alla macchina comunale di riavviare i motori partendo da una sorta di anno zero, senza il gravame di un debito trentennale, che condizionerebbe inevitabilmente l’azione amministrativa per decenni.

Perché bloccare una visione che potrebbe essere ad ampio raggio chiudendola in un’ottica miope e incentrata sul presente, per non dire sull’interesse della parte politica che si trovi ad amministrare la città?

Se la politica è la forma più alta della carità, per riprendere le parole di Paolo VI, questo servizio va svolto assumendosi appieno le responsabilità di quanto affidato alla sua cura, premurandosi di non far ricadere sui figli le colpe dei padri.

Lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato dovrebbe essere un principio non negoziabile dell’agire politico; è un insegnamento che va da Baden-Powell a Greta Thunberg.

Non sembrano pensarla così, ahinoi, i nostri politici, che vorrebbero “salvare” i comuni prolungandone l’agonia finanziaria. I veri bambini sembrano oggi i nostri leader…

 

Dissesto si dissesto no? C’e’ Pure chi il bicchiere lo vede mezzo pieno!!!ultima modifica: 2020-01-16T04:38:49+01:00da vivrescanno
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