NEW Corte dei Conti, PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA SUL CASO DI RITARDATO PUANO DI RIEQUILIBRIO

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgUn  principio che crediamo sia attinente nel nostro paese. Infatti il Piano e’ agli atti del Comune che però non si e’ mai potuto approvare in Consiglio Comunale. Crediamo  che la Corte dei Conti in sede di controllo, prima, ed in sede Giurisdizionale, ora, debba doverosamente verificarne la concreta efficacia ad   eliminare il disavanzo di bilancio.

Pensiamo che quel che non ha fatto la sezione Controllo debba essere  fatto dalla  Sezione  giurisdizionale (peraltro la stessa che ha stabilito detto principio meglio specificato in seguito)  che ha competenza sia sulla legittimità sia sul merito dei presupposti di legge.  Cio’ anche in considerazione  che il Comune di Scanno a circa due anni dalla dichiarazione del dissesto non solo non ha tagliato i servizi anzi al contrario i servizi sono cresciuti: abbiamo il Segretario, i supporti alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per citare solo i piu’ noti.

La legge  infatti, al di la’ delle competenze contabili o meno, impone che il dissesto sia un vincolo ineludibile fissato dalla legge. Un principio (che vale per tutti) che esula dalle competenze specifiche applicato quindi  dal TAR nella sentenza di annullamento corte-dei-contidel dissesto e costituisce costante orientamento del Consiglio di Stato.

Principio pertanto che, ove la Sezione giurisdizionale non lo dovesse applicare, potrebbe essere tutelato  in sede amministrativa impugnando il successivo provvedimento del Prefetto  di fissare il termine al Consiglio Comunale per deliberare nuovamente il dissesto.
Insomma il dissesto per la legge va dichiarato solo se sussistono i presupposti fissati dalla legge dopo aver accertato l’inesistenza di soluzioni alternative in grado di eliminare il disavanzo di bilancio.

Corte dei Conti in sede giurisdizione

La Corte insomma sulla base di detto principio ha posto la questione di costituzionalità sull’automatica dichiarazione del dissesto alla semplice mancata presentazione del Piano di Riequilibrio (ovvero con l’Ente in posizione passiva).

Su tale aspetto, il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno sollevare la questione di legittimità costituzionale, in quanto proprio l’art. 243-quater, comma 7, del Tuel prevede l’automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso, appunto, di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall’art. 243 bis, comma 5, Tuel.“

 Con  <<l’accoglimento della questione di costituzionalità consentirebbe l’accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti alla Sezione regionale di controllo, perchè proceda all’esame del merito del PRFP, tenendo conto della attuale situazione finanziaria del Comune>>.

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Una questione che, a nostro modesto parere,  la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha risolto nel 2012 con una delibera piu’ volte pubblicata e commentata sul blog. Infatti  la  Sezione Autonomie, in linea con i principi della legge, ha statuito la procedura di “dissesto guidato” distinta in due fasi (delibera sezione autonomie) perfettamente coerente sia con i piu’ volte richiamati presupposti ineludibili di legge indispensabili per dichiarare il dissesto sia con la costituzione. In parole povere l’Ente che vuole dichiarare il dissesto non puo’ fare come “Ponzio Pilato” lavarsene le mani.

Infatti la prima, NECESSARIA, prevede in sede di Controllo  un esame prognostico finalizzato ad individuare le misure correttive che l’Ente deve eseguire.  Una supporto insomma qualificato utile per quegli Enti ai quali, per carenze tecniche/organizzative,  non risultano sufficienti generiche e facoltative cautele (che nel nostro caso sono state disattese).
Una volta individuare  le misure correttive all’organo di controllo resta un altro compito fondamentale (ai fini di riscontrare i presupposti di legge)  quello di controllare che le misure siamo attuate secondo i principi della sana e corretta gestione e  che le stesse siano  idonee a garantire gli attesi miglioramenti sul bilancio. Il riequilibrio di bilancio non puo’ infatti prescindere da una gestione  unitaria e coerente delle risorse disponibili attraverso la conoscenza completa dello stato economico ad oggi  ed in particolare  del rendiconto 2019 i cui termini di approvazione sono scaduti da ormai oltre tre mesi.
Sembrerebbe “altrimenti normale” che si possa dichiarare il dissesto oggi con decorrenza 1 gennaio 2019 (con tutti i danni sociali ed economici)  e poi scoprire chissà quando che al 31 dicembre 2019 il  disavanzo di bilancio  era diminuito o azzerato ovvero che il disavanzo NON era diminuito per un successivo ed incoerente utilizzo delle risorse.

Situazioni che  la procedura statuita dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie  ha evitato  dando alla Sezione controllo, in ultima istanza,   sia il ruolo di dettare all’Ente “ le misure correttive da porre in essere” (in conformità’ con i principi di legge) per il recupero del disavanzo  (e non rimanere passivo) sia  quello  fondamentale del pieno e concreto controllo delle relative azioni  di bilancio, dando priorita’ assoluta al riequilibrio (con un controllo pieno e continuo sul bilancio Unico). Insomma la delibera della  Sezione autonomie contempera sia le finalità della legge, prevedendo un’istruttoria per individuare le possibili soluzioni per scongiurare il dissesto  (Affiancando peraltro gli  Enti con carenze organizzative/tecniche) ed in ultima istanza l’EVENTUALITA’, del dissesto  (Scongiurando anche l’automatismo). Una delibera completa ma come tutte le cose fatte bene   disattesa creando pure conflitti costituzionali.
La seconda, EVENTUALE, infatti andrebbe attivata solo dopo che le soluzioni messe in atto abbiano dato esito  negativo. In tal caso la Corte dei Conti trasferisce gli atti al Prefetto per i successivi adempimenti (diffida a deliberare dissesto o scioglimento del Consiglio).

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E’ evidente che anche nel nostro paese e’ stata disattesa tale delibera  in quanto e ‘ stata “saltata” tutta la prima fase (chiave per accertare i presupposti) e si e’  passato direttamente alla seconda. Ciò ci ha portato alla sezione giurisdizionale senza aver accertato l’esistenza dei presupposti di legge ovvero che nel bilancio comunale non esistono soluzioni alternative al “dissesto”.

Noi pertanto crediamo che la sezione giurisdizionale dovrebbe prendere la stessa decisione  ipotizzata in accoglimento del ricorso (qui non ci sono conflitti costituzionali ma esclusivamente un salto di un pezzo essenziale della procedura di dissesto guidato) e cioè la restituzione degli atti alla Sezione regionale di controllo, perchè proceda all’esame del merito del bilancio, tenendo conto della attuale situazione finanziaria del Comune (in sostanza fare quello che e’ previsto nella “fase 1”  della delibera della sezione Autonomie.) Infatti oltre a non rispettare detta procedura dono state disattese anche le proposte della minoranza, coerenti con la suddetta prima fase “NECESSARIA”, volte a perseguire il riequilibrio di bilancio non sono state prese in considerazione.

NB. Anche nel caso tratta dalla Sezione di ritardata presentazione del piano, ove applicata correttamente la delibera della Sezione autonomie,  la sezione di controllo regionale avrebbe dovuto valutare il piano nell’ambito della prima fase invece ha creato un conflitto costituzionale.  Infatti, superato il conflitto costituzionale, in sede giurisdizionale e’ stato previsto il ritorno alla sezione controllo per l’esame del Piano di Riequilibrio.

Parliamo ovviamente nel nostro caso di “bozza” di Piano di Riequilibrio che non e’ stato portato neanche in Consiglio il 30 settembre scorso che però avrebbe dovuto prendere in considerazione la Sezione Controllo Abruzzo nell’ambito della prima fase volta a individuare le misure correttive (caso anomalo la minoranza dava conforto alla sezione controllo).

Parliamo anche delle osservazioni fatte direttamente alla delibera della Sezione controllo che da una parte hanno evidenziato da una parte  “l’errata” imputazione in bilancio degli 825 mila euro incassati nel 2019   sottraendo quindi risorte importanti al riequilibrio di bilancio (restituite giudizialmente per spese fatte nel 2011 ma vincolate non di per cosa) e dall’altra le numerose spese operate dopo la dichiarazione del dissesto anch’esse piu’ utili al riequilibrio. Tutto appare incomprensibile sembrano ribaltati i ruoli. Per la nostra piccola esperienza in merito di solito e’ la maggioranza che si adopera per evitare il dissesto che ricordiamo e’ fatto molto grave per i cittadini e per l’economia reale.
Neanche le osservazioni sulla qualità dei dati forniti sono stati oggetto di accertamenti Ispettivi per una loro certificazione costituendo, essi, le colonne portanti di ogni analisi.
Il risultato e’ che, nonostante il dissesto cartolare, la percezione reale  e’ che le casse sono tutt’altro che vuote  e che i servizi  tutt’altro che tagliati anzi sembrano potenziati affrontando pure altre spese che si fa fatica a ricondurle a servizi essenziali.

 

NEW Corte dei Conti, PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA SUL CASO DI RITARDATO PUANO DI RIEQUILIBRIOultima modifica: 2020-10-03T11:14:53+02:00da vivrescanno
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