CORONAVIRUS, ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGI

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la seguente ordinanza:

Art. 1

Ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di
un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 22 marzo 2020

Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro dell’interno: Lamorgese

ORDINANZA  del 22-3-2020

CORONAVIRUS, ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIultima modifica: 2020-03-23T08:03:51+01:00da vivrescanno
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