Attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpg

Il legislatore è intervenuto disciplinando le competenze nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocaE4244565-A621-4B46-85AD-6D9644D0EC4Azione dei comizi elettorali e l’entrata in carica dei nuovi organi eletti.

Il consiglio, comunale in scadenza dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi in tale periodo ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Spetta ai consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità (Ministero dell’interno, 7 dicembre 2006).

Tali sono i casi in cui l’inattività comporti un danno per l’ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.

Attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comiziultima modifica: 2023-03-31T00:17:07+02:00da vivrescanno
Reposta per primo quest’articolo

I commenti sono chiusi.