ASMEL NEL MIRINO DELL’ANAC. IL TAR ANNULLA GARA ASMEL SU RICORSO ANAC

logo vivere scannoRiprendiamo un articolo dal web che chiarisce la diatriba tra l’ASMEL e l’ANAC.

Infatti il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC.
Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonchè mediante attività conoscitiva.

La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

corte-dei-contiArticolo Web

Nell’ambito dei poteri concessi dalla legge in materia di Contratti  pubblici L’ANAC ha impugnato al TAR le gare esperite dall’ASMEL.

Il TAR in proposito ha emesso una sentenza che farà scuola sul fronte dei contratti pubblici.

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 240 del 3 febbraio 2020, ha infatti riconosciuto le ragioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e annullato una gara interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta da Asmel – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – un consorzio formato da migliaia di Comuni, riguardante la stipula di una o più convenzioni quadro per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori smart city per gli Enti associati, in quanto Asmel è stata riconosciuta priva dei requisiti per il riconoscimento quale centrale di committenza

Contratti pubblici, la diatriba tra Anac e Asmel

Anac aveva invitato Asmel a ritirare la gara con un parere motivato in base al quale l’Associazione non può essere considerata un ente pubblico e non può svolgere il ruolo di centrale appalti. Constatatane l’inadempienza, Anac aveva fatto ricorso nei confronti del bando in questione esercitando il potere previsto dal Codice degli appalti (art. 211 commi 1-bis e 1-ter del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), che consente di impugnare i bandi che presentano gravi violazioni normative in materia di contratti pubblici.
Il Tar aveva sospeso in via cautelare la gara, riconoscendo la sussistenza di un possibile “pregiudizio grave e irreparabile” per il sistema degli appalti pubblici.

Tar Lombardia e Anac sulla stessa linea

Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha confermato il parere Anac. E ha stabilito che “non sussiste la legittimazione di Asmel all’espletamento delle funzioni di centrale di committenza per l’affidamento di convenzioni quadro” dal momento che il servizio svolto è “specificamente remunerato dagli aggiudicatari“. Pertanto “deve escludersi che l’Associazione intenda operare per conto degli associati senza alcuna finalità  di lucro” e che essa “operi nel caso di specie come organismo di diritto pubblico“.

Il Difetto di qualificazione della stazione appaltante deriva dal fatto che “non è chiaro nel bando di gara quali siano i ruoli, le funzioni e i compiti attribuiti ad Asmel Associazione e ad Asmel Consortile e tale circostanza costituisce essa stessa una grave violazione delle norme del codice dei contratti pubblici, in particolare dell’art. 71 del d. lgs. 50/2016″.

Contratti pubblici, centrale di committenza e requisiti

La mancanza dei requisiti per bandire una gara per la stipula di convenzioni quadro per l’acquisizione di forniture a favore di pubbliche amministrazioni è dovuta al fatto che l’Associazione Asmel non è riconducibile al novero delle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre la previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 indica nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici territoriali, negli altri enti pubblici non economici, negli organismi di diritto pubblico, nelle associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, e, di conseguenza, deve ritenersi precluso lo svolgimento del ruolo di centrale di committenza.

Asmel, infatti, non è una semplice unione o associazione di enti locali. È una struttura ibrida, che contiene in sé una serie di enti locali, un’associazione di Comuni e, in ultimo, una serie di soggetti formalmente privati ma con partecipazione pubblica totalitaria. Ciò esclude la possibilità  di un conferimento diretto della funzione di centrale di committenza ad un soggetto privato in difetto di un’apposita procedura di affidamento che la parità di trattamento tra gli operatori.

ASMEL NEL MIRINO DELL’ANAC. IL TAR ANNULLA GARA ASMEL SU RICORSO ANACultima modifica: 2020-03-09T08:32:31+01:00da vivrescanno
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