Scanno, precisazione dellaCorte Conti sezione autonomie sul dissesto guidato


Delibera

Delibera SdA richiamata n. 2

 

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgLa Sezione autonomie della Corte dei Conti si e’ espressa pure in ordine ai riflessi sulla procedure di dissesto guidato della mancata presentazione del Piano di Riequilibrio.

L’articolo 243 bis, comma 3  prevede  infatti che l’adesione al Piano di riequilibrio sospende temporaneamente la possibilità per la Corte di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive ex art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011.

In relazione  a ciò  le sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera N..13/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013 ha  statuito che, in caso di mancata presentazione del Piano di Riequilibrio, il procedimento di dissesto guidato (sospeso con la delibera di adesione) riprende il suo iter completando i successivi passaggi procedimentali, come disciplinati dalla legge che li regola: art. 6, comma 2, del d.lgs 149/2011.

Pertanto  il procedimento nel caso nostro nostro, non essendo mai iniziato, riprende con l’assegnazione al Comune da parte della Corte dei Conti del termine per l’adozione delle misure correttive.

 

In realtà ciò non e’ accaduto.

sez. autonomie

Stralci della delibera della sezione riunite


Con la mancata presentazione del piano, vengono a mancare questi ulteriori elementi di valutazione rivive il procedimento valutativo iniziato dalla SRC (Sez. Riunite Corte dei Conti)  e approdato all’individuazione delle misure correttive che devono essere imposte all’ente.

D’altra parte la mancata presentazione del piano di riequilibrio, come ogni comportamento omissivo, costituisce un mero fatto non altrimenti apprezzabile dalla sezione regionale di controllo, quindi un comportamento che in sé non elide la necessità che sia definitivamente accertata la capacità, o meno, dell’ente di riequilibrarsi secondo i criteri e le valutazioni concluse dalla sezione regionale di controllo.
E’ evidente che una tale necessità non sussiste laddove si versi in una delle altre tre ipotesi (diniego di approvazione del piano, mancato rispetto degli obiettivi, mancato riequilibrio) perché in quei casi si ha per presupposta una avvenuta valutazione della Sezione regionale di controllo in sede di esame del piano che, pronunciandosi sul piano, (approvandolo o negando l’approvazione) ha concluso l’accertamento relativo all’idoneità delle misure di riequilibrio a conseguire, o meno, l’obiettivo di riequilibrio, compiendo una valutazione che, in base al principio di continenza, secondo cui il più contiene il meno, include ovviamente anche quella che ha dato luogo alle misure correttive che devono essere inserite nel piano.

In questo caso, la ripresa del procedimento sospeso integrerebbe un atto sostanzialmente emulativo che incorrerebbe nel divieto del ne bis in idem.
6. Le considerazioni fin qui svolte conducono a ritenere che nei casi in cui il procedimento di dissesto guidato sia stato sospeso per effetto del ricorso, da parte dell’ente, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, laddove l’ente non deliberi il piano di riequilibrio pluriennale finanziario, nel termine perentorio stabilito dalla legge, il suddetto procedimento sospeso riprende il suo iter completando i successivi passaggi procedimentali come disciplinati dalla legge che li regola: art. 6, comma 2, del d.lgs 149/2011.

In altre parole le  quattro situazioni ipotizzate nell’art. 243 quater, comma 7 (mancata presentazione del piano, diniego di approvazione del piano, accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario) configurano fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto finanziario che si aggiungono a quelle già previste dal TUEL (art. 244 TUEL) e comportano l’obbligo di dichiarazione di dissesto e, quindi, la conseguente attività sollecitatoria e, eventualmente, sostitutiva del Prefetto, da cui il richiamo all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011.
Comportano, cioè (come ricordato nella delibera 1/2013/QMIG di questa SdA) l’avvio della fase esecutiva affidata al Prefetto che, “… in quanto sostitutiva degli organi di governo dell’ente, sia ordinari, sia straordinari, competenti nella materia, sottrae “ex lege” ai medesimi il potere di ogni iniziativa”.

 

 

Scanno, precisazione dellaCorte Conti sezione autonomie sul dissesto guidatoultima modifica: 2020-07-28T10:58:21+02:00da vivrescanno
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