ESITI DELLA CAMERA DI COBSIGLIO DI IERI.
Con Ordinanza cautelare (effetti), e’ stata concessa la sospensiva solo ai fini della fissazione dell’udienza pubblica prevista al 19 novembre 2020. Ancora cinque mesi per capire se Scanno e’ in dissesto o meno. In concreto fino alla decisione finale il nostro paese non e’ in dissesto.
Si acclude lo stralcio del provvedimento che, al momento, non e’ entrato nel merito ma ha valutato solo la possibilità di tutelare la richiesta sospensiva.
Ecco cosa dice l’articolo citato nell’ordinanza.
Articolo 55 comma 10 Cod. proc. Amm. – Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Tale ordinanza in quanto priva di contenuto definitivo decisorio, non puo’ passare in giudicato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2015 n. 2847). L’ordinanza cautelare sospende la sentenza del TAR ma non fa venir meno la sua validità (in sostanza impedisce temporaneamente la sua efficacia ma non fa tornare il dissesto).
Adesso cosa si fa?
Domani e’ un altro giorno si vedrà’