Scanno, risanamento bilancio in fase di dissesto e bilancio riequilibrato.

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, nei giorni scorsi abbiamo riepilogato il percorso che ha portato la  Corte dei Conti alla conferma del dissesto dichiarato a dicembre 2019 e indicato il termine della fase di risanamento da noi calcolato  al  2024.

Alcuni lettori ci hanno segnalato che tale anno non sarebbe corretto. Dalla evidenza normativa, di cui riportiamo di seguito il passo saliente,  “Art. 265 tuel comma 1. Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”, per cui  considerando l’anno per il quale e’ redatto il bilancio riequilibrato (il 2020) i cinque anni successivi  coincidono con il 2024. (Ci sembrerebbe una forzatura prendere in considerazione l’anno di “redazione” (il 2021) che farebbe slittare di un anno la durata).

corte-dei-contiL’ipotesi di bilancio riequilibrato del 2020-2022 è il documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. L’amministrazione locale deve infatti occuparsi esclusivamente del bilancio risanato al fine di non incorrere in un nuovo dissesto.

Cio’ crea una netta separazione tra il periodo di competenza della  OSL  fino al 31 dicembre 2019 e quello dell’Ente che parte dal 2020 in coerenza con la sentenza   del Consiglio di stato (che ha confermato la dichiarazione del dicembre 2019)  e con quella del 2020 disposta dalla Corte dei Conti. Senza l’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, peraltro,  si rischiava lo scioglimento del consiglio comunale.

Tuttavia lo stesso articolo prevede al comma 2 che “Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale… “. In linea con tale norma, il decreto di approvazione (link)  dell’ipotesi del bilancio stabilmente  riequilibrato  prevede  prescrizioni (di cui all’Allegato A al decreto) che consistono in  misure restrittive per cinque anni a partire dal primo gennaio 2022, quindi operandi fino al 2026. Misure descritte nel  citato decreto  che, in sostanza, riguardano le spese del personale, le entrate da tributi,  gli accertamenti dei tributi e relative riscossioni  e il contenimento della spesa corrente.

Si auspica di aver risposto ad alcune osservazioni dei lettori. Come si può vedere la normativa e’ sempre ricca ed articolata!!!!!!

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Dispositivo dell’art. 265 TUEL

1. Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale, con l’obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

3. L’organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell’ente ed all’organo regionale di controllo.

4. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato.

PER COMPLETEZZA INSERIAMO IL SEGUENTE ARTICOLO:

art. 95 -sul risanamento 

Scanno, risanamento bilancio in fase di dissesto e bilancio riequilibrato.ultima modifica: 2023-05-02T00:17:55+02:00da vivrescanno
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