Se il TAR giudica anche sulle delibere della Corte dei conti di accertamento dello stato di dissesto

Delibera Corte Conti Autonomie n. 2 del 2012

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgLa procedura di dissesto guidato e’ stato introdotto per evitare l’accesso facile al dissesto ovvero di arrivare ad una situazione molto critica per la collettività senza che si sia adoperati per fronteggiarlo al meglio.

Secondo i principi del buon padre di famiglia, lo stato critico deve essere facilmente riconoscibile dai comportamenti delle amministrazioni volti alla sana e prudente gestione della cosa pubblica. Peraltro, in caso tale situazione viene ereditata dalla precedente amministrazione, sono state inserite nella normativa delle deroghe ai termini temporali per consentire a chi subentra di rimodulare i piani di riequilibrio in essere. Nel caso del nostro  paese al momento non e’ stato prodotto un atto concreto che individue delle misure correttive ancorché richieste recentemente (dopo la sentenza del tar).

E’ quanto emerge anche dalla delibera della Corte dei conti sezione autonomie, ha enunciato i seguenti principi:
“Il procedimento di cui all’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, avente la duplice funzione di prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario dell’ente locale e di emersione dei casi di dissesto finanziario, si compone di due distinte fasi: la prima, necessaria, consiste in un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, preordinato alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell’ente; la seconda, eventuale, ha inizio con la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di dissesto ma anche scioglimento del consiglio dell’ente)”.
La fase necessaria del procedimento si colloca all’interno delle verifiche sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1, co. 166-170, l. n. 266/2005, e all’art. 7, co. 7, l. n. 131/2003, e i comportamenti difformi oggetto di attenzione consistono negli<squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario>, tenuto anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà individuati con d.m. 24 settembre 2009. Il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l’ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza (delibera di riequilibrio e di riconoscimento di debiti fuori bilancio) e, in fase istruttoria, comporta la verifica, in contraddittorio con l’ente, del piano di rientro dal debito, in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutando in insolvenza. Le Sezioni regionali, all’esito del giudizio prognostico sulla situazione suscettibile di determinare il dissesto, provvedono, con una prima deliberazione, all’individuazione delle misure correttive ritenute più idonee a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente e, con seconda deliberazione, alla verifica della loro adozione, nel termine precedentemente assegnato”.

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In sostanza, il TAR avrebbe affermato: a) che sono sindacabili da parte del giudice amministrativo le deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 149/2011 (dissesto guidato); b) che tali deliberazioni hanno una funzione praticamente servente, ed endoprocedimentale, rispetto al procedimento all’esito del quale vengono emanati i provvedimenti di competenza del Prefetto.

Anche recentemente il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 22 marzo 2012, n. 2012), ha affermato che “gli atti di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non rivestono natura amministrativa e non sono suscettibili di autonoma impugnativa in ragione del fatto che essi sono imputabili ad un organo estraneo all’apparato della pubblica amministrazione, che gode nell’ordinamento costituzionale di una posizione di indipendenza e agisce in funzione neutrale a tutela della legalità e nell’interesse dell’ordinamento giuridico. Ciononostante, essi sono conoscibili dal giudice amministrativo chiamato a valutare la legittimità dell’atto sottoposto a controllo, al fine di apprezzare indirettamente la fondatezza dei rilievi espressi dalla Corte nel medesimo atto di controllo in conseguenza del quale è stato adottato l’atto impugnato” (Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1618).

Invero, la procedura del dissesto guidato degli enti locali è stata affrontata funditus nella delibera DELLA Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2012, che ha molto analiticamente ed in maniera assai chiara scandito la struttura e la sequenza del procedimento (dalle verifiche sulla sana gestione ex art. 1, co. 166, della Legge n. 266/2005, sino all’accertamento definitivo dello stato di dissesto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti), acclarando altresì come il provvedimento del Prefetto è un atto dovuto all’esito della procedura di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 149/2011, che è interamente nella responsabilità della Corte. Ne consegue, alla luce della ricostruzione operata dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella predetta delibera, che il margine per l’impugnativa davanti al TAR e il sindacato dello stesso giudice amministrativo non può che essere circoscritto all’esame dei vizi meramente formali dell’atto amministrativo e giammai può rimettere in discussione quegli aspetti che hanno formato oggetto di accertamento definitivo  da parte della Corte dei conti. Al riguardo neppure rileva la natura giurisdizionale o meno della delibera Corte e questo dovrebbe essere ben noto alla giurisdizione amministrativa. D’altra parte, l’ente in dissesto ha altri rimedi per evitare la soggezione alla dichiarazione di dissesto (v. art. 243 bis, TUEL, aggiunto dall’art. 3, D.L. n. 174/2012).

delibera Corte Conti n. 2 del 2012

Se il TAR giudica anche sulle delibere della Corte dei conti di accertamento dello stato di dissestoultima modifica: 2020-06-18T08:58:06+02:00da vivrescanno
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