Scanno, misure cautelari dissesto finanziario. Le ragioni del Consiglio di Stato!!?

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgL’ordinanza del Consiglio di Stato e’ stata adottata ai sensi dell’articolo 55 comma 10 del CPA che riportiamo integralmente di seguito.


Art. 55 comma 10 del Codice Procedura Amministrativa- 
Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito (2). Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Il suddetto articolo e’ costituito da due Commi il primo riguarda il TAR  e il secondo  il Consiglio di Stato che ci riguarda in quanto e’ quello che ha emesso la misura cautelare.

Cosa dice tale norma?

Che  il Consiglio di Stato può procedere nello stesso senso del TAR motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado, nel nostro caso tale motivazione pare non ci sia stata altrimenti avrebbe dovuto trasmettere il provvedimento “al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.

Ciò non e’ stato. Ed allora?

Lo scopriremo solo vivendo!!!!!

Scanno, misure cautelari dissesto finanziario. Le ragioni del Consiglio di Stato!!?ultima modifica: 2020-06-28T05:54:44+02:00da vivrescanno
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