Scanno, il 7 maggio 2020 la Corte dei Conti (sezione controllo) dopo la sentenza del TAR emette una delibera “Interlocutoria” con la quale fa riserva, agli esiti del giudizio, di attuare la procedura disciplinata dall’articolo 6 comma 2 del Dlgs. N. 149 del 2011.
Non si comprende a quale esito di giudizio si riferisce visto che il TAR, con sentenza pubblicata il 23 Aprile 2020, aveva gia’ annullato la delibera del consiglio del 6 dicembre 2019 di dichiarazione del dissesto finanziario per cui vi erano tutti i presupposti per avviare la procedura sopra richiamata. Una sentenza che peraltro veniva successivamente impugnata dal Comune di Scanno al Consiglio di Stato (su impulso anche della Corte dei Conti Sezione procura) ponendo un conflitto di “giurisdizione” su un contenzioso di carattere amministrativo (la delibera del Consiglio Comunale era stata annullata per vizi procedurali).
Il Consiglio di Stato il 25 giugno 2020, in camera di Consiglio, provvedeva a fissare sollecitamente l’udienza di merito al 19 novembre 2020 confermando in “toto” gli effetti della sentenza del TAR quindi che il Comune di Scanno non e’ in dissesto.
La Corte dei Conti (sezione controllo), senza attendere gli esiti del giudizio ormai imminente (come da precedente delibera del 7 maggio 2020), a sorpresa interviene con una nuova delibera del 6 luglio scorso ma non avvia, come dichiarato, la procedura secondo la disciplina dell’Art. 6 comma 2 del dlgs 149/2011 ma provvede direttamente a dichiarare il dissesto nonostante sia ancora pendente il giudizio al Consiglio di Stato.
Una sorprendente accelerazione che non appare in linea con la Deliberazione n. 2 /AUT/2012/QMIG Corte dei Conti Sezione delle Autonomie (link delibera n. 2/AUT/2012/ Sezione Autonomie Corte dei Conti) con la quale la stessa Corte in merito alla richiamata procedura ha statuito due principi:
IL PRIMO – caratterizza le due fasi della procedura
“Il procedimento di cui all’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, avente la duplice funzione di prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario dell’ente locale e di emersione dei casi di dissesto finanziario, si compone di due distinte fasi:
-la prima, necessaria, consiste in un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, preordinato alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell’ente;
-la seconda, eventuale, ha inizio con la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di dissesto ma anche scioglimento del consiglio dell’ente)”.
Il SECONDO – caratterizza la prima fase NECESSARIA
“La fase necessaria del procedimento si colloca all’interno delle verifiche sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1, co. 166-170, l. n. 266/2005, e all’art. 7, co. 7, l. n. 131/2003, e i comportamenti difformi oggetto di attenzione consistono negli <<squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario>>, tenuto anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà individuati con d.m. 24 settembre 2009. Il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l’ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza (delibera di riequilibrio e di riconoscimento di debiti fuori bilancio) e, in fase istruttoria, comporta la verifica, in contraddittorio con l’ente, del piano di rientro dal debito, in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutando in insolvenza.
Le Sezioni regionali, all’esito del giudizio prognostico sulla situazione suscettibile di determinare il dissesto, provvedono,
–con una prima deliberazione, all’individuazione delle misure correttive ritenute più idonee a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente e,
–con seconda deliberazione, alla verifica della loro adozione, nel termine precedentemente assegnato”.
A noi, ancorche’ inesperti, sembra che nella delibera della Corte dei Conti non vi sia traccia dei principi fissati dalla Sezione Autonomie.
CHIUDIAMO QUESTA PAGINA OSCURA INSIEME SI PUO’ FARE.
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