Scanno, la Corte dei Conti sollecita il superamento delle criticità contabili

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Una delibera del 7 maggio assunta dalla Corte dei Conti che fa la storia dei travagliati dei bilanci comunali dei decenni scorsi che hanno visto l’alternarsi di buchi e faticosi riequilibri. Il tutto sempre sotto la continua sorveglianza della stessa fino ad arrivare ai cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpggiorni d’oggi dove  l’Ente pare rassegnato e  privo di quella forza di volontà necessaria per invertire la rotta.

Cio’ nonostante continuiamo ad essere fiduciosi che si possa ritrovare ‘con orgoglio’  quell’energia e quella autonomia necessaria per assumere  quelle decisioni che possano evitare al paese il fallimento.

Uno smacco che il paese non merita e che  pensiamo ci porti su una strada nuova mai esplorata in un contesto (emergenza coronavirus) anch’esso in movimento a livello mondiale che necessariamente porterà tanti cambiamenti.

E poi ci fidiamo dei proverbi che in questo caso ci  dicono che  “chi lascia la via vecchia per quella nuova sa cosa lascia ma non sa  quel che trova”.

La Corte dei Conti

DISPONE

– che l’Ente ponga in essere adeguate misure volte a salvaguardare nell’immediato la gestione finanziaria.
– che l’Ente dia immediata comunicazione dell’esito del contenzioso inerente alla deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019 a questa Sezione,

-che si riserva di attivare la procedura di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011;

(Stralcio articolo 6 comma 2 Dlgs 149/2011

2. Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000.)

– che l’Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l’Ente

Scanno, la Corte dei Conti sollecita il superamento delle criticità contabiliultima modifica: 2020-05-11T23:37:33+02:00da vivrescanno
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