Abbiamo più volte tracciato il percorso del dissesto guidato che essenzialmente è statuito dalla sezione Autonomie
con
la Delibera n. 2/AUT/2012 della sezione Autonomie
individuando il procedimento in due distinte fasi: la prima, necessaria (preordinata alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell’ente) la seconda, eventuale, ha inizio con la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di dissesto ma anche scioglimento del consiglio dell’ente)”.
e con
la delibera N.13/SEZAUT/2013/QMIG della sezione Autonomie
Nel caso in cui il procedimento di dissesto guidato sia stato sospeso per effetto del ricorso, da parte dell’ente, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, comma 3 del D.L. 174/2012, laddove nel termine perentorio di 60 giorni (ora 90) dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 dell’art. 243-bis l’ente non deliberi il piano di riequilibrio pluriennale finanziario, il procedimento sospeso riprende il suo iter completando i successivi passaggi procedimentali come disciplinati dalla legge che li regola: art. 6, comma 2, del d.lgs 149/2011.
RIEPILOGO PUNTATE PRECEDENTI
Il presupposto pertanto della normativa è che la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo abbia accertato “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi di finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente in grado di provocarne il dissesto” e che si stia dando seguito al “dissesto guidato”.
Delibera Corte dei Conti -n.-131_2020_PRSP_Comune_di_Scanno-AQ
Come confermato dalla delibera di luglio con la quale è stato chiuso il “dissesto guidato” nel 2018 e quasi tutto il 2019 non risultano in corso attività di controllo e tanto meno erano stati accertati dalla stessa Corte comportamenti difformi dalla sana gestione.
Ricordiamo infatti che l’Amministrazione è giunta a dichiarare il dissesto su “consiglio” di un tecnico esterno e non della Corte dei Conti, la quale è entrata nel procedimento solo dopo la sentenza del Tar che lo ha annullato. Pertanto il ricorso alla procedura del piano di riequilibrio non ha “sospeso nessun dissesto guidato” (che peraltro era stato interrotto dalla stessa Corte nel 2015).
Una procedura completamente difforme dalla normativa delineata dalle Sezioni riunite tenuto conto della normativa di legge. In virtù di quanto statuito dalle sezioni Autonomie la Sezione regionale nel 2013 avrebbe dovuto “AVVIARE IL DISSESTO GUIDATO” invece lo ha immediatamente chiuso senza eseguire, come statuito dalla sezione Autonomie nel 2012, la prima, necessaria fase “preordinata alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell’ente”.