Il Capogruppo di Minoranza, nel documento pubblicato dai giornali, ha segnalato che i 30 Settembre prossimo e’ prevista l’udienza sull’impugnativa della delibera della Corte dei Conti con la quale e’ stata avviata e chiusa immediatamente la procedura di “dissesto guidato”.
Nel precedente intervento infatti la stessa Corte dei Conti si era riservato solo di “avviare” la procedura di dissesto agli esiti del giudizio amministrativo (che in primo grado peraltro si era chiuso con l’annullamento del dissesto).
Invece, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha confermato l’efficacia della Sentenza del TAR , lo ha chiuso attivando i provvedimenti del Prefetto (per la delibera del dissesto per ragioni economiche ovvero in caso di inadempienza per scioglimento del Consiglio).
Provvedimenti che l’impugnativa alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha sospeso in attesa degli esiti del giudizio.
Le obiezioni sulla delibera sarebbero infatti legate sia alla procedura di “dissesto guidato”, che non risulta aderente a quanto statuito dalla Sezione Autonomie che ha chiarito puntualmente le modalità cui attenersi, sia sugli aspetti più squisitamente tecnici circa le analisi e valutazioni economiche che sarebbero state operate su dati non completamente aderenti alla situazione reale.
In merito, nel seguito, riportiamo alcune delibere della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che, nel puntualizzare i passi del “dissesto guidato”, ha fissato principi e procedure che, in primo luogo, sono finalizzate a rimettere in equilibrio il bilancio dell’Ente (e non il dissesto) con un’istruttoria volta ad individuare le misure correttive (e verificarne l’attuazione) tenendo conto di ogni elemento sopravvenuto utile ad evitare il dissesto che rimane una “residua eventualità” (guarda caso lo stesso principio applicato dal TAR per gli aspetti amministrativi).
PRINCIPI E PROCEDURE DELINEATE DALLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI
In merito al primo aspetto la Sezione Autonomie, con la delibera 12/2012, ha infatti puntualmente delineato i passi procedurali
Tale stralcio del dispositivo mostra chiaramente che e’ stata saltata la prima fase ovvero quella finalizzata ad indicare le misure correttive e verificarne l’attuazione in modo da scongiurare in ogni modo il dissesto costituendo la seconda fase, di dichiarazione del dissesto, eventuale (lo stesso principio peraltro applicato dal TAR per gli aspetti amministrativi).
Ci domandiamo per quale ragione non e’ stato tenuto conto dei benefici intervenuti nel 2019. La regione infatti, a seguito di sentenza passata in giudicato, e’ stata costretta a restituire gli 825 mila euro non erogati nel 2011 creando lo squilibrio di bilancio.
Un principio che la stessa Corte dei Conti, sezioni autonomie, ha statuito tra l’altro che nell’esame dei piani di riequilibrio va considerato ogni eventuale elemento sopravvenuto:
Precisando nello stesso dispositivo che essi valgono anche per la procedura di “dissesto guidato”.
delibera chiusura dissesto guidato della Corte dei Conti
Nella delibera della Corte non si comprende perché non e’ intervenuta immediatamente dopo la sentenza del TAR evitando così tutto ciò che sta succedendo da più di 5 mesi.
Il TAR infatti, sul piano amministrativo, aveva annullato la delibera del Consiglio Comunale per cui sembrava doveroso, a quel punto, avviare il “disse sto guidato” evitando cosi l’impugnativa al Consiglio di Stato che sarebbe divenuta irrilevante.
Il “dissesto”, infatti, per la legge e’ l’ultima razio dopo aver effettuato una istruttoria volta ad esplorare ogni soluzione alternativa di riequilibrio volta a scongiurarlo. Istruttoria che, per gli aspetti contabili, ha dato la competenza alla Corte dei Conti (e non dal Consiglio o Consulenti esterni) a garanzia anche dei cittadini.
La Corte dei Conti, sezione autonomie, ha chiarito che la procedura del piano di riequilibrio conduce al “dissesto guidato” (e non al dissesto) che prevede una trasparente e specifica procedura puntualmente delineata con la delibera 12/2012 ( vedi delibera )di cui si riporta lo stralcio.
Sostanzialmente dice che prima di attivare il Prefetto debba essere eseguita, a cura della Corte, un’istruttoria finalizzata ad individuare le misure per risanare l’Ente verificandone l’adozione da parte dell’Ente.Con successiva delibera delle Sezione autonomie ha inoltre sancito che nell’esame dei piani di riequilibrio deve tenersi conto di ogni elemento, anche sopravvenuto, utile a scongiurare il dissesto:
Nel nostro casi non vi sembra sia stata valutata la restituzione, nel 2019, degli 825 mila euro spesi nel 2011 ma non erogati allora dalla regione creando problemi al bilancio.
Precisa inoltre che ciò va applicato anche alla procedura di “dissesto guidato” assegnate alle Sezioni regionali ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del d.lgs.n.149/2011.
Sono stati applicati tali principi a Scanno.
A vedere la reazione della minoranza e i primi esiti della giustizia amministrativa sembra di no tanto che nei giornali tale situazione viene definita IL CASO SCANNO.