Scanno, il Consiglio di Stato concede la sospensiva per l’ipotetico “periculum in mora”

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgIl Direttore del Gazzettino della Valle del Sagittario il  3 giugno 2020, in merito al decreto  del Presidente della quinta Sezione del Consiglio di Stato (che ha sospeso l’efficacia  della Sentenza del TAR che ha annullato la delibera di dissesto finanziario) ha precisato, nel merito, che tale decisione e’ conseguente al “periculum in mora” ipotizzato dalla giunta  ovvero che a suo parere la persistenza della sentenza del TAR procurerebbe un danno grave  all’Ente  (nomina del commissario ad acta da parte del Prefetto!!)

Una situazione che non sembrerebbe sussistere visto l’intervento della Corte dei Conti, sezione controllo,  che con delibera  del 7 maggio 2020  ha invitato il Comune a  trasmettere, entro 30 giorni dall’8 maggio 2020 (Data di ricezione della delibera), le misure di salvaguardia della gestione finanziaria al fine di attuare le verifiche di propria competenza riservandosi, qualora non ottemperasse, l’avvio della procedura di cui all’art. 148bis del TUEL.

corte-dei-contiDi fatto,  la persistenza della sentenza del TAR non farebbe altro che ricondurre l’iter procedurale a quello previsto dal TUEL nel caso in specie  (link esplicativo).

Un iter che   l’Amministrazione, con la delibera  di dissesto del 6 dicembre 2019,  ha semplificato eliminando il passaggio conclusivo del Prefetto che fissa il termine per la deliberazione del dissesto, previo accertamento del mancato adempimento dell’Ente alle richieste della Corte dei Conti (art. 6 comma 2 del dlgs n. 149 del 2011).

Una procedura che infatti prevede, in caso l’Ente non ha predisposto il piano di riequilibrio di mancato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di consiglio,  che l’Ente debba  proporre le misure correttive su richiesta della Corte dei Conti e, infine ove l’Ente non adempia a tale richiesta  interviene il Prefetto  per indicare all’Ente termini e modalità per dichiarare il dissesto.

Nei fatti  il TAR annullando la delibera del 6.12.2019 non ha fatto altro che censurare una decisione unilaterale e discrezionale del Comune attuata  senza il passaggio obbligato della Corte dei Conti (che avrebbe dovuto  invitare l’Ente ad adottare le misure correttive),  peraltro fatto solo  lo scorso  7 maggio 2020.

Di conseguenza e’ stato neutralizzato pure il successivo  intervento del Prefetto che, una volta accertata l’inadempienza alle richieste della Corte dei Conti e la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 3D618D45-1E3C-40FF-94E1-295CE11E4A7B244 del TUEL (peraltro non riscontrate dal TAR), avrebbe dovuto chiudere la procedura invitando il Comune a deliberare il dissesto.

Non si comprende peraltro come il Presidente del Consiglio non abbia convocato il consiglio comunale, richiesto d’urgenza dalla minoranza,  in coerenza con le richieste avanzate dalla Corte dei Conti l’8 maggio scorso, proprio  per adempiere alle richieste della Corte che ha invitato il Comune a indicare le misure correttive  necessarie.

Perche’ si dovrebbe dichiarare il fallimento del paese senza il preventivo riscontro (passando per la Corte dei Conti e Prefetto ) della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare il dissesto finanziario?
E’ quello che infatti accadrebbe se il Consiglio di Stato dovesse accogliere il ricorso in appello.

Riferimenti normativi  TUEL

Art. 243bis comma 7
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. (989) (994)

 

Art. 6 comma 2 del Dlgs n. 149 del 2011

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Scanno, il Consiglio di Stato concede la sospensiva per l’ipotetico “periculum in mora”ultima modifica: 2020-06-05T07:12:59+02:00da vivrescanno
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