Scanno, DISSESTO FINANZIARIO; la Piazza on line torna sulle voci trapelate dall’OSL!

cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, oggi la Piazza on line torna sulle indiscrezioni trapelate dall’OSL, che di certo non aiutano il paese.

Indiscrezioni peraltro non supportate da atti pubblicati sul sito istituzionale che allo  stato, sul merito, sono limitate alle indicazioni fornite con la delibera di  Dissesto finanziarioproroga dei termini per avanzare le richieste di credito da parte dei fornitori ed ad alcune successive bocciature di richieste avanzate.

Ma vediamo che cosa prevede la legge (art. 86 del tuel)  in questi casi!!!

Come si evince nella norma di seguito riportata l’Organo Straordinario di Liquidazione  deve sostanzialmente assolvere ai seguenti compiti:

  • rilevare, gestire e liquidare i debiti pregressi;
  • acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili per risanare l’Ente anche mediante alienazione dei beni patrimoniali.

Allo stato nessuno di detti  punti è stato  portato a termine restando peraltro ancora da comunicare  l’ammontare effettivo del debito.

Nel merito, peraltro, l’OSL nell’ambito della citata proroga, concessa quando era trascorso  oltre un anno dal primo avviso pubblico, ha precisato  che la somma delle richieste di credito avanzate dai fornitori era notevolmente inferiore a quanto previsto e nei successivi atti pubblicati si evidenziava la  bocciatura di talune richieste pervenute.

Insomma sin qui la situazione non è coerenete con le voci anzi!!!

Art. 86 
      (Attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione) 
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla: 
   a) rilevazione, gestione e liquidazione dell'indebitamento 
      pregresso; 
   b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai 
      fini  del  risanamento  anche  mediante  alienazione  dei  beni
      patrimoniali. 
2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1,  lettera  a),  l'organo
   straordinario   di   liquidazione   provvede   alla    rilevazione
   dell'indebitamento mediante la ricognizione dei residui passivi  e
   la formazione della  massa  passiva,  includendo  nella  stessa  i
   debiti di bilancio e quelli fuori bilancio riconosciuti  legittimi
   ai sensi dell'articolo 37. L'organo  straordinario  include  nella
   massa passiva anche i debiti derivanti dalle  procedure  esecutive
   estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 1, ed  e'  autorizzato  a
   transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali in atto. 
3. Al fine di assicurare il completo risanamento dei debiti pregressi
   dell'ente   locale   dissestato    l'organo    straordinario    di
   liquidazione, in deroga alle norme vigenti  e  ferme  restando  le
   responsabilita',  inserisce  nella  massa  passiva  con   motivata
   deliberazione: 
   a) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non 
      compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente
      locale; 
   b) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, 
      rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 12-bis,  comma
      4, del decreto-legge 12 gennaio  1991,  n.  6  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,  non  compresi
      nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale. 
4. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1,  lettera  b),  l'organo
   straordinario  di  liquidazione  provvede  all'accertamento  della
   massa attiva ed  alla  acquisizione  alla  stessa  di  residui  da
   riscuotere, di ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati
   dall'ente, di  proventi  derivanti  da  alienazione  di  beni  del
   patrimonio disponibile, dell'eventuale contributo dello  Stato  di
   cui all'articolo 89 e di altre entrate. 
5. Non   compete    all'organo    straordinario    di    liquidazione
   l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
   gestione vincolata  ed  alla  attivazione  di  mutui  passivi  per
   investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. 
6. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale  o
   all'erario, l'organo straordinario di liquidazione  provvede  alla
   denuncia dei fatti alla Procura  regionale  presso  la  Corte  dei
   conti ed alla  relativa  segnalazione  al  Ministero  dell'interno
   tramite le prefetture.

 

Scanno, DISSESTO FINANZIARIO; la Piazza on line torna sulle voci trapelate dall’OSL!ultima modifica: 2021-06-11T14:08:45+02:00da vivrescanno
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