Scanno, Dissesto finanziario – Il Consiglio di Stato precisa che la tabella deficitaria deve essere riferita al momento del dissesto. Perché non è stato fatto?

cropped-logo-vivere-scanno.jpgLa normativa di riferimento, di seguito richiamata,  prevede che un Ente è da considerarsi “strutturalmente deficitario”  ed in  condizioni incontrovertibili di squilibrio,   se risultano, da apposita “tabella”,   almeno la metà dei parametri obiettivi presentino valori deficitari.

Il Consiglio di Stato lo scorso dicembre non l’ha smentita tanto da obiettare che la tabella agli atti del giudizio  non era riferita al momento della dichiarazione del dissesto (la tabella era allegata al rendiconto 2018). Ne deduciamo  di conseguenza che le valutazioni sul dissesto non discendono dai  parametri obiettivi previsti dalla normativa che forse avrebbe richiesto la redazione dell’effettivo stato economico a dicembre 2019, peraltro  ancora in elaborazione.  Ci domandiamo:

Perché non è stato fatto?

Il Collegio non si è espresso in merito ritenendo legittima la dichiarazione del dissesto anche con  valutazioni discrezionali, peraltro ritenute inevitabili!!!!!!

Ciò riterrebbe necessario un aggiornamento della citata normativa per impossibilità di parametri obiettivi; noi crediamo invece che i parametri della normativa in essere -ove  applicati- consentano una rigorosa e chiara valutazione  economica che, per gli impatti negativi che il dissesto ha sui cittadini,   vada  sempre preferita alla discrezionalità.

Enti locali deficitari: disposizioni generali

Art.  242 (3)
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (1)

2. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamlla entare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente. (2)

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(2) Comma modificato dall’art. 1, co. 714, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente, così sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

 

Scanno, Dissesto finanziario – Il Consiglio di Stato precisa che la tabella deficitaria deve essere riferita al momento del dissesto. Perché non è stato fatto?ultima modifica: 2021-04-06T00:56:50+02:00da vivrescanno
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