Scanno, Dalla Corte dei Conti arriva il colpo di scena: IL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SCANNO “S’HA DA FARE”

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, riprendiamo dal Gazzettino  il commento tecnico sulla delibera della Corte dei Conti che ha avviato in prossimità della Sentenza del Consiglio di Stato il dissesto guidato.
Un commento analitico che mette in evidenza altre criticità su una procedura che sta arrecando al paese grave danno.

Una situazione di dissesto si e dissesto no che si sta trascinando ormai da circa un anno dalla delibera con la quale il Consiglio Comunale il 31 agosto 2019 decise di aderire  volontariamente alla procedura di riequilibrio.

Una procedura puntualmente scandita dalla norma che, nella sostanza,  impone all’Ente di mettere in campo azioni correttive  di Bilancio sotto la supervisione e controllo della Corte dei Conti.

Invece in un anno  tanta acqua e’ passata sotto i ponti  senza che sia stato mosso un dito per rimettere a posto i conti comunali anzi. Tante carte  e consulenze sono state prodotte  che, a nostro parere, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione generale  del paese e quella contabile.

La Corte dei Conti ci conferma oggi  che la procedura adottata dal Consiglio Comunale non era rispettosa della procedura e che essa di sarebbe dovuta attenere “ipso iure” alla procedura di dissesto guidato di cui all’articolo 9 comma 2 dlgs149/201.

Un fatto oggettivo risultante  dalla norma piu’ volte sottolineato in questo blog e ribadito, senza frutti, anche  nella riunione con gli ex Sindaci per ricostituire una unità di intenti. Crediamo infatti che il paese non si puo’ permettere di delegare decisioni proprie alle sedi giudiziarie i cui risultati peraltro sono sotto gli occhi di tutti.

Ci domandiamo peraltro:

Come mai gli esperti gravanti sulle casse comunali hanno indicato all’amministrazione di dichiarare il dissesto senza passare per la Corte dei Conti?

Ed ancora:

Se la  delibera del 6 dicembre 2019  era difforme dalla procedura di dissesto guidato  perche’ impugnare  la sentenza del TAR  (emessa 3 mesi fa)? Perche’ la Corte dei Conti non ha immediatamente avviato il dissesto guidato?

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GAZZETTINO DELLA VALLE DEL SAGITTARIO Dalla Corte dei Conti arriva il colpo di scena:
Il dissesto finanziario del Comune di Scanno “s’ha da fare”
Si apre un nuovo capitolo dell’intricata vicenda relativa al dissesto finanziario del Comune di Scanno. La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha infatti deciso di accelerare la procedura per portare il Consiglio Comunale a dichiarare “nuovamente” il dissesto finanziario, approvando un nuovo atto consiliare.
Lo ha fatto con la deliberazione n. 131/2020/PRSP assunta nella Camera di Consiglio del 6 luglio scorso, con la quale ha accertato “ai sensi dell’art. 243 quater, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Scanno entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 243 bis, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000”.
Il Collegio ha evidenziato come l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto rientri nelle “materie di contabilità pubblica” che l’art. 103, comma 2, Cost. e l’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) attribuiscono direttamente alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, chiamata a conoscere «l’accertamento di illegittimità/irregolarità” non di un atto, ma dello “stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e poiché il bilancio è un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, si può affermare che … nel procedimento di controllo di legittimità- regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il “bene pubblico” bilancio” (sic!).
Al punto 2.1 della motivazione, la Sezione di Controllo, dopo aver brevemente ripercorso i momenti salienti del giudizio amministrativo promosso dai Consiglieri di Minoranza, dall’ex Sindaco Spacone e da alcuni cittadini di Scanno contro la deliberazione di dissesto, ha preso atto che, con Ordinanza n. 4270 del 26 giugno 2020 del Consiglio di Stato, la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019, accertativa dello stato di dissesto finanziario, è priva di effetti.
Si legge ancora nelle motivazioni della deliberazione n. 131 che “Il procrastinarsi del giudizio amministrativo ha fatto, in altre parole, venir meno le esigenze di speditezza processuale e di economicità e concentrazione degli atti, che avevano indotto questa Sezione a non procedere all’immediato e necessitato avvio della procedura di dissesto guidato” proprio perché è venuta meno la situazione di incertezza sull’efficacia della deliberazione di dissesto, la cui legittimità risulta allo stato sub iudice.
In poche parole. Se da una parte il Comune di Scanno è stato “invitato” ad esperire il ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato proprio dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, mentre la Sezione di Controllo, con la richiamata deliberazione n. 79/2020/PRSP, aveva deciso di “non dare avvio alla procedura di dissesto guidato, ritenendo che la celerità della fase cautelare del processo amministrativo avrebbe consentito di non imporre la riedizione di un atto – ex lege necessitato – già deliberato dal Consiglio comunale”, con la nuova deliberazione è la stessa Sezione di Controllo ad accelerare i tempi per l’avvio della c.d. procedura di dissesto-guidato di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011.
Il Collegio ritiene assolutamente prevalente l’esigenza di garantire stabilità alla gestione finanziaria dell’Ente, al fine di consentire la riattivazione di un ordinario ciclo di bilancio, in grado di assicurare il livello essenziale delle prestazioni alla comunità amministrata, tenuto conto delle modalità attraverso le quali il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 4270/2020, ha ritenuto di soddisfare le esigenze cautelari, non confermando la sospensione degli effetti della sentenza del Tar Abruzzo.
La Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo ha comunque disposto “la sospensione degli adempimenti che avviano l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all’avvenuta comunicazione dell’esito dell’impugnazione”, avvertendo il Comune di Scanno che la “deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua conoscenza legale dinnanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.g.c. e degli artt. 123 e ss. c.g.c.”.
L’eventuale ricorso contro la deliberazione n. 131 del 6 luglio 2020 sospende, quindi, i termini per la trasmissione dell’atto “al Prefetto di L’Aquila ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione al Consiglio dell’ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario”.

L’attenta lettura della nuova deliberazione porta a ritenere che la Corte dei Conti abbia preso atto che la procedura adottata dal Comune di Scanno per dichiarare il dissesto finanziario era viziata, perché la scadenza del termine perentorio dei 90 giorni connessi alla mancata presentazione del Piano produce gli “effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d. Lgs. n. 149/2011”.
Va dato atto che la Sezione di Controllo ha ricordato nelle motivazioni che le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte, con ordinanza n. 16/2019/EL del 6 dicembre 2019, hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione della “legittimità costituzionale dell’art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000 (Tuel) nella parte in cui prevede l’automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del Piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall’articolo 243-bis, comma 5,” dei 90 giorni.
Perché un Comune deve dichiarare automaticamente il dissesto finanziario senza tener conto della reale situazione finanziaria dell’Ente, che deve essere accertata in modo analitico dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, come nel caso di Scanno dove i Consiglieri di Minoranza hanno più volte evidenziato non veritiera la situazione finanziaria rappresentata dall’attuale Amministrazione Comunale non soltanto in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2018 e nel corso del consiglio comunale del 6 dicembre 2019, ma anche nella nota del 6 maggio 2020?
Con ricorso del 10 giugno 2020 i Consiglieri di Minoranza hanno, infatti, impugnato dinnanzi alle SS.RR. in speciale composizione la deliberazione della Sezione Controllo n. 79/2020/PRSP, “affinché sia ivi decisa la domanda di annullamento e riforma della Deliberazione impugnata proposta dai ricorrenti e/o comunque di accertamento dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 TUEL erroneamente rilevate”, soprattutto in relazione alla errata contabilizzazione della somma di euro 825.974,50 versata nel gennaio 2019 dalla Regione Abruzzo al Comune a seguito della conclusione del contenzioso civile.
REDAZIONALE

Scanno, Dalla Corte dei Conti arriva il colpo di scena: IL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SCANNO “S’HA DA FARE”ultima modifica: 2020-07-13T07:25:37+02:00da vivrescanno
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