Scanno, Camera di consiglio TAR accoglie il ricorso contro la dichiarazione di dissesto finanziario

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, il TAR annulla la delibera di dissesto finanziario del Comune di Scanno dichiarato a maggioranza dal Consiglio comunale senza  i presupposti di legge e compensa le spese di giudizio.
Il Tar ha ritenuto matura la causa per la decisione emettendo la “sentenza breve” non avendo ritenuto presenti motivi aggiunti da valutare è ininfluente a tal fine la nota a firma congiunta dell’Organo  di liquidazione e del Sindaco con la quale si impegnavano a non dare attuazione alla delibera di dichiarazione del dissesto.

Con tale Sentenza viene nel merito confermato il decreto monocratico del 19 marzo scorso che aveva riconosciuto la mancanza dei presupposti di legge sottolineando che la dichiarazione di dissesto non e’ materia discrezionale dell’Ente comunale ma e’ vincolata alla presenza di precisi e specifici requisiti che non sono presenti nel caso in specie.

Insussistenza peraltro che i giudici hanno rilevato dalla relazione dello stesso prof. Ziruolo (consulente del Comune di Scanno) che ha sottolineato che “il Comune di Scanno dai parametri di legge non risultava Ente deficitario” (uno dei requisiti essenziali per l’avvio della procedura di dissesto)  e che le valutazioni discrezionali espresse dallo stesso nella relazione circa i “piani di riequilibrio“ non hanno rilevanza nella procedura di dissesto prevista dalla normativa in materia.

Siamo sempre piu’ convinti che occorrono scelte per la rinascita del paese che non possono essere delegate ad enti e/o professionisti esterni. Scelte che richiedono l’assunzione di responsabilità nella consapevolezza che dietro ogni decisione vi e’ la vita di persone che quotidianamente faticano a portare avanti  la baracca. Per questo non vanno disperse risorse  in un contesto di emergenza che viviamo ma occorre impegnare tutte le energie a ricercare soluzioni che soddisfino i bisogni di tutti i cittadini.


Sentenza del TAR del 23.4.2020

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Sentenza del TAR del 23.4.2020

 

Che ha definito il giudizio cautelare  ai sensi del seguente articolo   del codice di procedura amministrativa.

Art. 60 cpa – Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Scanno, Camera di consiglio TAR accoglie il ricorso contro la dichiarazione di dissesto finanziarioultima modifica: 2020-04-23T13:26:47+02:00da vivrescanno
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