MOLTOCOMUNI: Regole per la costituzione di fondazioni in partecipazione pubblico – private

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgRiprendiamo un interessante articolo dalla rivista “MOLTOCOMUNI”  sulle regole che a parere della CORTE dei CONTI  vanno rispettate  da un Ente pubblico che intende costituire una Fondazione (strumento di natura privatistica).

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La questione, su richiesta  di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Noale (VE),  e’ stata esaminata dalla CORTE DEI CONTI con deliberazione n. 130 del 19 ottobre 2020  (link a deliberazione) .

Di seguito riprendiamo i “passi” salienti rimandando all’articolo per la completa disamina.

Il quesito posto verte sulla possibilità, per un Comune, di costituire una fondazione in partecipazione, operante in campo sanitario, per finalità non strettamente rientranti tra le competenze istituzionali dell’Ente, e sulle garanzie di natura economico-patrimoniale da assumere nel caso di specie.

Il parere – I Comuni possono, a certe condizioni, attingere a moduli privatistici per perseguire le proprie finalità istituzionali (Cfr., Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444).

Le fondazioni hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo corpi intermedi tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà  orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost. un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).

In base a tale principio  di sussidiarietà (da Wikipedia), ben declinato nella nuova normativa del “terzo settore se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l’ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l’azione.

Essa, dunque, rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, (fondazione di partecipazione) del quale va valutata la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto nonché l‘impatto economico-finanziario nei confronti dell’Ente locale.

Il provvedimento di costituzione dovrà, nello specifico, prevedere che l’ingresso del privato sia subordinato alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve essere dotata di personalità giuridica;

2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;

3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’organo di amministrazione o vigilanza dev’essere designato in maggioranza da un ente pubblico (cfr. delib. n. 81/2013 Sez. controllo Liguria, n. 151/2013 Sez. controllo Lazio, n. 5/2014 Sez. controllo Toscana, n. 52/2017 Sez. controllo Basilicata).

Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione si deve esaurire nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati.

MOLTOCOMUNI: Regole per la costituzione di fondazioni in partecipazione pubblico – privateultima modifica: 2022-08-28T04:45:57+02:00da vivrescanno
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