La giurisdizione sull’equilibrio di bilancio in caso di “dissesto”


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Scanno, la nostra situazione anche di una lunga disquisizione dell’articolista della rivista “Diritti e Conti“ che alleghiamo di seguito.

Al di la’ delle considerazioni svolto a 360 gradi due passi ci paiono rappresentino oggettivamente la situazione scannese.

Prima precisa una volta per tutte i contenuti dell’ordinanza Consiglio di Stato  n. 4270 del 26 giugno 2020, infatti alla richiesta del Comune  “… l’Ente ha interposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata” Il Consiglio di Stato “… ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente fossero “apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm., impregiudicata ogni ulteriore valutazione”. Per l’effetto, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione della causa del 19 novembre 2020.” A fugare ogni dubbio ha ripreso la pronuncia n. 131/2020/PRSP del 6 luglio 2020 nella quale in esito alla  fase cautelare del giudizio amministrativo di appello i giudici contabili rilevano come appaia priva di effetti  la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019, accertativa dello stato di dissesto finanziario e pertanto ciò ha determinato, allo stato, il venir meno della situazione di incertezza sull’efficacia della predetta deliberazione di dissesto, che, come ricordato nella richiamata deliberazione di questa Sezione n. 79/2020/PRSP, era stata posta a fondamento del differimento dell’avvio della procedura di dissesto guidato”…

L‘articolista prosegue quindi affermando che  “Da ciò deriva che, in disparte ogni considerazione in ordine alle valutazioni effettuate dall’Ente nella deliberazione ex art. 244 del Tuel, nella fattispecie la dichiarazione di dissesto è la conseguenza, sottratta alla disponibilità dell’Ente, della realizzazione della fattispecie legale tipica di cui al citato comma 7.
La scadenza del termine Dissesto finanziarioperentorio per la deliberazione del piano realizza la fattispecie tipica di dissesto a formazione progressiva prevista dal legislatore in aggiunta a quella contenuta nell’art. 244 del Tuel.
Il ricorso alla procedura di riequilibrio da parte dell’Ente, con deliberazione di adesione non impugnata e come tale divenuta inoppugnabile, contiene già la valutazione in ordine alla sussistenza di “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto”.

Prosegue poi affermando che” Tale valutazione, quando si abbina alla mancata presentazione del piano nel termine perentorio divisato dalla legge, integra la fattispecie legale tipica di dissesto di cui all’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, diversa da quella contemplata dall’art. 244.
La circostanza che l’Ente abbia dichiarato il dissesto motu proprio – senza attendere la pronuncia della Sezione regionale di controllo di accertamento dello sforamento del termine e la successiva assegnazione al Consiglio comunale, da parte del Prefetto, di un termine per la deliberazione del dissestonon oblitera l’ormai intervenuto perfezionamento della fattispecie legale tipica che comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011.”

Cosa dire di più?

Crediamo che ciò abbia ampiamente  chiarito la situazione da cui speriamo si esca presto assumendo le conseguiti iniziative ed in primis fare il rendiconto del 2019.

Un bilancio che può beneficiare del ritorno in cassa degli 825 mila euro riavuti dalla regione  con sentenza giudiziale; un giudizio promosso nel 2011 dal Commissario Prefettizio  per ripianare il bilancio che era andato in crisi in quanto le spese sostenute per rilanciare il Bacino di Collerotondo erano state pagate con fondi anticipati da altri capitoli.


allegato

L’incipiente conflitto di giurisdizione tra Corte dei conti e Giudice amministrativo. Alla ricerca di un centro di gravità permanente

di Emanuele Scatola

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Referendario della Corte dei Conti

La giurisdizione sull’equilibrio di bilancio in caso di “dissesto”ultima modifica: 2020-08-17T10:41:41+02:00da vivrescanno
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