PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO, LA CORTE DEI CONTI RISOLVE I DUBBI

La Corte dei Conti risolve i dubbi interpretativi sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:  Delibera  Sezione Autonomie n. 22.2013.QMIG

cropped-logo-vivere-scanno.jpgLa Corte dei Conti interviene a risolvere i numerosi dubbi interpretativi concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL (D.Lgs n. 267/2000). In particolare la Corte ha statuito che:

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1) la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l’adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull’apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL;

Nota punto 1 :
la Commissione nel caso nostro non si è mai espressa

2) la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce “ipso iure” gli effetti di cui all’art 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano – qualora non penda la procedura ex art.6. comma 2, d.lgs. 149/2011 “temporaneamente” sospesa – effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011;

Nota punto 2:
-l’Ente comunale nel caso nostro ha dichiarato il dissesto finanziario che per la disciplina di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs 149/2011 così come “statuito dalla sezione autonomie” essa rappresentava la EVENTUALE conclusione della procedura della Sezione Controllo  nel caso l’Ente non avesse adottate le le misure correttive imposte dalla stessa Sezione di controllo.

3) in via di principio, la deliberazione di approvazione o di diniego dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, può essere assunta in camera di consiglio laddove lo stato degli atti rassegnati alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in contraddittorio con l’ente che ha deliberato il piano, riservando la forma della pubblica adunanza ai casi in cui si presenti tale necessità in funzione di garanzia e tutela del principio del contraddittorio;

4) la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri;

5) il dispositivo della decisione sul piano di riequilibrio deve essere immediatamente comunicato alle amministrazioni interessate da parte delle Sezioni regionali di controllo. Al fine di garantire l’effettività della tutela dell’ente prevista dall’art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta giorni) qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano l’applicazione dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano;

6) si afferma la necessarietà della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all’approvazione del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano, ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del TUEL. L’eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei documenti, od anche di uno dei documenti, prima della presentazione del piano – come prospettato dalla Sezione campana per alcuni casi al suo esame – costituisce oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue determinazioni.

Nota punto 6:
-il rendiconto e il bilancio sarebbero stati elementi essenziali dell’istruttoria della Commissione documenti mai richiesti all’Ente comunale
PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO, LA CORTE DEI CONTI RISOLVE I DUBBIultima modifica: 2020-12-03T19:17:56+01:00da vivrescanno
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