La Sentenza si è espressa sui due provvedimenti adottati dalla Sezione Contriollo della Corte dei conti dopo che il TAR aveva annullato la delibera di dissesto dichiarato dal consiglio comunale.Tale sentenza è stata impugnata presso il Consiglio di Stato dalla civica amministrazione, la cui richiesta di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza non è stata accolta,ritenendosi sufficiente la fissazione anticipata del merito del giudizio (giudizio discusso successivamente).
Con i due ricorsi minoranza e cittatidini contestano i contenuti rispettivamente nella pronuncian. 79/2020/PRSP e nella pronuncia n. 131/2020/PRSP con le quali la Sezione di controllo:
- disponeva (con la prima) l’adozione di misure correttive ai sensi dell’art. 148-bis Tuel facendo peraltro solo rinvio all’attivazione della procedura di “dissesto guidato” (e quindi di conseguenza non attivava immediatamente “il triplice controllo” previsto dalla sezione Autonomie per accertare i presupposti per il dissesto); con la seconda, ha accertato i presupposti dell’art. 243-quater, comma 7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel).
- Medio tempore, la Sezione regionale di controllo accerta la permanenza di uno stato di grave confusione contabile, la sussistenza dello squilibrio nrendiconto 2018 e la conseguente necessità di adottare manovre correttive ai sensi degli artt. 188 e 193-194 Tuel. Pertanto,la Sezione, ai sensi dell’148-bis Tuel, fissava il temine per l’adozione delle misure sul ciclo di bilancio in corso, ed in particolare, la determinazione della quota di disavanzo da applicare in sede di manovra.
- La pronuncia n. 131/2020/PRSP del 6 luglio 2020, dopo aver rilevato che, a seguito del mancato accoglimento dell’istanza cautelare, la dichiarazione di dissesto, rimaneva tamquam non esset, da un lato confermava l’invarianza della situazione di bilancio, dall’altra rilevava una situazione di dissesto ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7,Tuel, per effetto dello sforamento del termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 243-bis, comma 5, Tuel per l’approvazione del piano di riequilibrio. Accertava, conseguentemente,
- l’avvio della parte terminale della procedura di dissesto guidato ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 e ordinava la trasmissione della pronuncia al Prefetto deL’Aquila.
Questo è quanto si rileva dalla sentenza!!!!!!
PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIAIn ordinealla perentorietà del termine di cui all’art. 243-bis, comma 5, Tuele alle conseguenze ivi previste, le Sezioni riunite hanno affermato che seppure <<l’art. 243 quater, comma 7, del Tuel disciplina una serie di ipotesi tassativamente elencate, tra le quali quella della mancata presentazione in termini del piano (mancato rispetto del termine di cui all’art. 243 bis, comma 5)che vanno qualificate come “fattispecie legali tipiche” di condizioni di dissesto che si aggiungono a quelle già previste dall’art. 244 del Tuel e comportano l’obbligo della sua dichiarazione>>, è altrettanto vero che <<sull’argomento si presenti non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 243-quater, comma 7, del Tuel nella parte in cui prevede l’automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del piano di
riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni che iniziano un nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà prevista dallo stesso comma 5, anche in assenza di una previa deliberazione di adozione del PRFP e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell’ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall’art. 243 quater, commi 1 e 3; conseguentemente dispone la rimessione al Giudice delle leggi con separata ordinanza>>