DISSESTO FINANZIARIO, IL TAR :LA CORTE DEI CONTI NON HA L’ESCLUSIVITA’ DELLA COMPETENZA SUL DISSESTO!!!

logo vivere scannoIl Tar con la Sentenza breve del 13 dicembre scorso ha confermato che “la Corte dei conti non ha l’esclusività della compentenza sul dissesto”.

Una conferma importante in quanto, il 1° luglio 2020,  il professor Ziruolo aveva pubblicato un articolo,  su “Enti locali & Edilzia”, sottolineando che la decisione del Tar di accordare la sospensiva    (sentenza n. 135/2020) aveva  offerto al magistrato contabile di rivendicare la propria esclusività sulla materia e di puntualizzare i contenuti istruttori dell’istituto.

In particolare nell’articolo si legge che La Procura ha definito il provvedimento erroneo sotto numerosi profili. Sotto quello giurisdizionale perché la dichiarazione di dissesto rientra nella materia della contabilità pubblica attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti senza necessità di interpositio legislatoris (articolo 103, comma 2, della Costituzione e articolo 1, comma corte-dei-conti1, del Dlgs 174/2016).”

Ambedue le affermazioni sono stante smontate dalla recente sentenza del Tar (ma anche dalla sentenza delle SS.RR)  che ha ribadito quanto da tempo definito “dalla suprema corte di Cassazione” ovvero che rientra nella giurisdizione amministrativa su tutti gli  atti prodotti dal Consiglio Comunale e dal Prefetto.

Un atto amministrativo, basato su valutazioni autonome,  non rispettoso della legge è a tutti gli effetti “illegittimo”  che non implica alcuna valutazione sugli equilibri di bilancio

Sottolinea poi che “ogni provvedimento può riflettesi sulla parte contabile”  ma da questo non  può discendere la “esclusività giurisdizionale della magistrato contabile”; ricordiamo che tale giurisdizione ha un unico grado di giudizio che quindi non offre tutte le garanzie costituzionali.

Il Tar in ogni caso ha riconosciuto l’esclusività della  Corte dei conti in materie fissate  dalla legge come è il caso “dei Piani di riequilibrio”;  ed in particolare della facoltà  di decidere se concedere o meno “l’accesso a tale procedura o dichiarare il dissesto” previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge  ai sensi dell’art. 244 Tuel,

PERCHE’ NON E’ STATA RIVENDICATA  DALLA CORTE DEI CONTI LA COMPETENZA SU UNA DELIBERA DI DISSESTO MOTIVATA DA SQUILIBRI DI BILANCI?

il Tar infatti ha sottolineato  che “sarebbe stato diverso” se a monte della delibera del Consiglio Comunale ci fosse stata una “delibera” della Corte dei conti.

PERCHE’ IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO SUL DISSESTO PER RAGIONI ECONOMICHE SENZA UN PREVENTIVO PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DEI CONTI?

Il Tar infatti ha sottolineato che il dissesto ha due faccie una “funzionale” di competenza degli Enti locali e una “economica” di Competenza della Corte dei conti.  Un percorso che nel caso di Scanno non è stato rispettato creando:

“il caso unico di Scanno senza  precedenti in giurisprudenza”

Eppure la situazione  di Scanno non è unica infatti vi sono  casi “reperibili su Internet” nel quale sono stati dichiarati dei  dissesti finanziari “motivati da squilibri di bilancio”

“PERCHE’ LA CORTE DEI CONTI NON HA IMPUGNATO  LE DELIBERE EMESSE  DAGLI ENTI LOCALI  SU MATERIE DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA?

Avrebbe dato garanzie a quei cittadini a cui la  SS.RR  non ha riconosciuto il diritto di impugnativa.

Accludiamo il Link per leggere per intero l’articolo:

La Corte dei conti rivendica la propria giurisdizione sul dissesto finanziario

Enti pubblicidi Andrea Ziruolo – Rubrica a cura di Ancrel (clicca qui)

DISSESTO FINANZIARIO, IL TAR :LA CORTE DEI CONTI NON HA L’ESCLUSIVITA’ DELLA COMPETENZA SUL DISSESTO!!!ultima modifica: 2020-12-15T20:57:07+01:00da vivrescanno
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