Dissesto finanziario Ente Comunale, deve avere specifici presupposti

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Scanno, il dibattito sul dissesto continua ad occupare molto spazio. Il dubbio che assilla e’ dissesto o piano di riequilibrio?

Sul tema cerchiamo di fare chiarezza con l’ausilio dei principi ribaditi in una sentenza del TAR  che riprendiamo in calce a questo post.

Sostanzialme il Collegio giudicante afferma che il dissesto non e’ una scelta discrezionale dell’Ente a fronte del verificarsi di due presupposti:

-incapacita’ funzionale ovvero inidoneita’ dell’Ente a svolgere le funzioni

-stato di insolvenza finanziaria.

A Scanno ricorrono tali presupposti?

La risposta cercheremo di capirla nei prossimi giorni, al momento sul tema non c’e’ condivisione anzi.

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PRESUPPOSTI PER DICHIARARE IL DISSESTO

Il Collegio in un giudizio che riguardava  la richiesta di annullamento di una delibera consigliare di dichiarazione di dissesto  finanziario,  osserva che, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. Dissesto finanziario267/2000, si determina il dissesto se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 o 194 del medesimo d.lgs. In sostanza, la legge ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo è idoneo a legittimarne la dichiarazione, e cioè :

– l’incapacità funzionale, ossia l’inidoneità dell’ente a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi indispensabili,

-ovvero il suo stato di decozione (insolvenza)  finanziaria, dunque l’esistenza in capo all’ente di debiti liquidi ed esigibili, cui non possa validamente farsi fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all’art. 193, Dlgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 dello stesso Dlgs 267/2000.

PRESUPPOSTI PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è invece prevista dall’art. 243 bis del Dlgs 267/2000, introdotto dall’art. 3 del DL 174/2012, e riguarda gli enti che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario.

La procedura di riequilibrio finanziario è attivata su iniziativa dell’ente, in piena autonomia, ed assume una sua peculiarità per il fatto che, pur presupponendo una situazione di evidente deficitarietà strutturale, prossima al dissesto (ed idonea a determinare il dissesto guidato dell’ente di cui all’art. 6 del dlgs 149/2011), tende a valorizzare la responsabilità degli organi ordinari dell’ente nell’assunzione delle iniziative per il risanamento.

Si tratta, cioè, di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed enti in situazioni di dissesto finanziario e che si iscrive in un sistema di percorsi di risanamento, in cui sono graduate le situazioni di precarietà delle gestioni finanziarie degli enti locali, ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.

DISSESTO NON SOVRAPPONIBILE  ARIEQUILIBRIO

4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, in linea di principio, non può essere certamente affermata la perfetta sovrapponibilità tra il dissesto e la procedura di riequilibrio pluriennale, sia, naturalmente, quanto agli effetti che ne scaturiscono, sia quanto agli adempimenti propedeutici (accertamento della effettiva situazione finanziaria e contabile dell’ente), sia quanto alle modalità procedurali con le quali esse vengono attivate.

DISSESTO PIU’GRAVOSO

A seguito della dichiarazione di dissesto, infatti, l’ente locale è obbligato per i cinque anni successivi a predisporre delibere, non revocabili, di aumento nella misura massima consentita di tutte le aliquote i tributi e le tasse, alla copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, alla copertura integrale dei costi dei servizi a domanda individuale, al blocco delle assunzioni e dell’assunzione di nuovi mutui.

PIANO DI RIEQUILIBRIO PIÙ GRADUALE

Ora, sebbene come si è detto, in linea di principio, il ricorso alla procedura di riequilibrio sia finalizzato a ristabilire con gradualità gli equilibri economici e finanziari compromessi attraverso un piano della durata massima di dieci anni, evitando taluni degli effetti connessi al  dissesto.

DISSESTO SCELTA INELUDIBILE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI

 Osserva, ad ogni buon conto, il Collegio che come  ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge.

Dissesto finanziario Ente Comunale, deve avere specifici presuppostiultima modifica: 2019-12-13T10:55:44+01:00da vivrescanno
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