Dissesto Finanziario; La competenza dell’organo straordinario di liquidazione

Articolo tratto da Azienditalia 7/2020

 15/07/2020 - La competenza dell’organo straordinario di liquidazione

Enti locali dissestati

La competenza dell’organo straordinario di liquidazione
di Massimo Bellin – Magistrato della Corte dei conti
La disciplina relativa alla procedura di dissesto finanziario degli Enti locali stabilisce che l’organo straordinario di liquidazione abbia competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Sul punto, è poi intervenuta la norma di cui all’art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, la quale ha precisato che si intendono compresi nelle fattispecie suddette tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (note 1: bilancio da predisporre entro tre mesi dalla nomina del Commissario nel caso nostro entro aprile 2021), pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione dell’organo straordinario della liquidazione.
Ciò non ha evitato che nella giurisprudenza amministrativa si formassero due diverse tesi interpretative, tali da rendere necessario un intervento nomofilattico dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul quesito se la competenza dell’organo straordinario di liquidazione si intenda riferita a tutti i debiti dell’Ente che, a prescindere dal momento in cui si siano manifestati contabilmente quale posta passiva pecuniaria, siano comunque eziologicamente e funzionalmente correlati ad un atto o fatto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto.
Sul piano contabile la Magistratura  si è trovata ad affrontare la questione sotto l’aspetto della sua imputazione al bilancio. La Sezione di controllo ha ricordato che, sul piano dell’imputazione contabile, viene in rilievo il principio della competenza potenziata in base al quale tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza Il Collegio ha evidenziato la citata problematica interpretativa  di cui è stata rimessa all’Adunanza Plenaria la risoluzione del relativo contrasto.
 Il medesimo Collegio ha dichiarato di ritenere preferibile l’interpretazione di una maggiore estensione delle competenze dell’organismo straordinario di liquidazione ed ha concluso affermando che i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati a fatti e atti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza di tale organo; allo stesso modo, i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti rientrano nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione laddove diventino certi, liquidi ed esigibili anche successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso, ai sensi dell’art. 256, comma 11, TUEL
Dissesto Finanziario; La competenza dell’organo straordinario di liquidazioneultima modifica: 2021-03-15T00:59:24+01:00da vivrescanno
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