Regione Abruzzo, Zona Rossa, nuove misure anti COVID 19.

Ordinanza Zona Rossa_Regione AbruzzoREGIONE ABRUZZO

Abruzzo in Zona rossa, ma senza la chiusura completa delle scuole che rimangono in linea  con quanto già attualmente previsto dal Dpcm nazionale del 3 novembre.

L’ordinanza avrà  efficacia dal 17 novembre e fino al 3 dicembre 2020 per tutto il territorio regionale.

Nel rimandare all’ordinanza per i dettagli si riepilogano di seguito le misure.

 SPOSTAMENTI

1)  è vietato ogni spostamento in qualunque orario in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per i movimenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

COMMERCIO E SERVIZI

2)  sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali,fatta eccezione per le attività di vendita digeneri alimentari e di prima necessità come individuate nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020

RISTORAZIONE

3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

ATTIVITA’ SPORTIVE

5) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del DPCM 3 novembre 2020,anche svolte nei centrisportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva;

6) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

7)fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

8) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzionidi alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivitàa distanza.

SERVIZI ALLA PERSONA

9) sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’ allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020, che devono intendersi consentite.

LUOGHI DI CULTO

L’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano disciplinate dall’art.1 comma 9 letterep) e q) del DPCM 3 novembre 2020

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionaledi avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventie comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Regione Abruzzo, Zona Rossa, nuove misure anti COVID 19.ultima modifica: 2020-11-16T20:56:19+01:00da vivrescanno
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