Una competenza che non ci pare sia stata mai messa in discussione e da noi ribadita anche nella riunione degli ex Sindaci (pur di fronte a critiche). Una competenza che la norma peraltro scandisce puntualmente e senza ombre di dubbi, nel caso specifico di adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale (articoli 243bis e seguenti) ed in modo particolare nel caso di “dissesto guidato” (scandita puntualmente dalla delibera n. 2 del 2012 della Sezione Autonomie della Corte).
In tale presupposto, anche alla luce della recente sentenza della Corte dei Conti SS.RR, continuiamo a non capire:
- Perché il 6 dicembre 2019 il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Scanno?
- Perché a seguito di tale delibera, adottata senza i presupposti tecnico-giuridico del dissesto accertati dalla competente Corte dei Conti, “non” sono state indicate all’Ente misure cautelative?
- Perché a maggio, dopo l’annullamento della delibera del Consiglio da parte del Tar, “non” è stata avviata la procedura di “dissesto guidato” (propedeutica alla dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente) ma indicate misure di salvaguardia per evitare l’aggravamento del deficit e rinviate agli esiti del giudizio amministrativo le misure correttive per recuperare il disavanzo (previste dalla delibera n. 2 del 2012 della Sezione Autonomie)?
- Perché a luglio seguito della mancata adozione delle misure di salvaguardia da parte dell’Ente non è stata bloccata la spesa (come evidenziato nella sentenza in discordo)?
- Perché a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato sono stati passati gli atti al Prefetto senza “imporre” preventivamente all’Ente le misure correttive per il recupero del disavanzo (come da procedura di “dissesto guidato” scandita dalla sezione autonomie) ?
Alla luce dei suddetti quesiti non comprendiamo di conseguenza “il passo conclusivo della sentenza della Corte SS.RR” in quanto secondo il principio di legge – recepito nella citata delibera della Sezione autonomie della Corte e condiviso nella sentenza – il dissesto finanziario non può essere una scelta discrezionale (e quindi legata a sensazioni) ma è vincolato a requisiti oggettivi fissati dalla legge.