Scanno, conclusa la vicenda Spinosa? La Corte dei Conti riconosce solo parzialmente il danno erariale subito dal Comune.

Perché la gran parte del danno subito (circa 100.000,00 euro  dei circa 140.000,00 complessivi) non è stato risarcito alla collettività scannese?


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La risposta, doverosamente,  la affidiamo a quanto affermato dal magistrato contabile riprendendo, a stralcio, alcuni passi  della sentenza che motivano la significativa decurtazione del risarcimento del danno subito dal Comune.


Punto 2 – Precisazioni del magistrato contabile in ragione delle difese dei tre convenuti:
“…. ombre sulla vicenda derivano, peraltro, dal ruolo effettivamente giocato nella fattispecie dalle figure del Segretario comunale …….. e del responsabile dei servizi finanziari ……………. “
“ … a distanza di oltre tre lustri dai fatti, inspiegabilmente smarrito presso il Comune il fascicolo….. risulta arduo pervenire a certezze sul reale svolgimento dei fatti e sulle effettive ragioni che li hanno determinati…;”
“…… sulla base dei dati e dei documenti disponibili devono, per forza di cose, formularsi ipotesi alternative, da valutare in termini probabilistici; in quest’ottica, per tutto quanto fin qui esposto, sembra assai più probabile il fatto che, ………………, vi sia stata una precisa volontà, negli ambienti del Comune, di non dar corso all’assunzione della dott.ssa Spinosa………………………………. ”
“…. suggestivo, infine, il fatto che né la precedente amministrazione Spacone, né la successiva Gentile…… abbia provveduto in merito;”
“…. ma questa pervicace determinazionea non assumere’……, che sul piano soggettivo si colloca al confine tra la colpa cosciente e il dolo eventuale, ………. è stata portata ad effetto con modalità talmente inopinate da renderla ingiustificabile…..”
Punto 3 – Liquidazione del quantum da porre a carico dei tre convenuti
“ In ordine alla liquidazione del quantum ……. meritano … attenzione gli argomenti difensivi, in particolare in ordine al contributo concausale dei terzi e allo sviluppo cronologico della vicenda.
I suddetti parametri sono già stati tenuti in considerazione dalla Procura, che ha decurtato del 40% l’originaria pretesa risarcitoria, ma ad avviso di questa Corte legittimano un abbattimento di maggior consistenza.
In primo luogo,……….. il concreto dipanarsi della vicenda sul piano cronologico depone per un limitato concorso concausale dei convenuti (in quanto l’atto di Giunta da essi deliberato costituisce solo un episodio, per quanto significativo, di una vicenda più ampia, iniziata sotto l’imperio della precedente amministrazione e conclusasi con una condanna dinanzi al Tar giunta a distanza di molti anni).
“In secondo luogo ……… l’assunzione della dipendente vincitrice del concorso …… era demandata agli organi amministrativi dell’ente locale, rimasti inerti. Significativo, al riguardo, il contributo concausale del Segretario comunale…….. Ambigua …….la figura del ….. funzionario …… .
In considerazione dei suddetti elementi e del contributo concausale astrattamente imputabile all’operato di terzi, si ritiene di dover limitare ad euro 40.000 la responsabilità amministrativa dei tre convenuti.

Scanno, conclusa la vicenda Spinosa? La Corte dei Conti riconosce solo parzialmente il danno erariale subito dal Comune.ultima modifica: 2017-03-17T00:05:29+01:00da vivrescanno
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