Il legislatore ha imposto una garanzia estesa anche ad assessori esterni e non superabile con la furbizia!!!Le precisazioni per i naviganti piu’ restii …..CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO VIMINALE/ Incompatibilità degli assessori.Anche per l’assessore comunale, figura non espressamente elencata nel comma 1 dell’art. 63 del Tuel, ricorrono le ipotesi di incompatibilità di cui al punto 1 del medesimo articolo? Deve essere applicata la fattispecie di cui al punto 5) dell’art. 63, comma 1, nei confronti di amministratori comunali per i quali l’ente locale deve procedere al recupero di somme liquidate con sentenze passate in giudicato, nel caso in cui questi dovessero chiedere la rateizzazione del debito?Relativamente al primo punto del quesito, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, gli assessori devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità, e incompatibilità previsti per la carica di consiglieri.Per quanto concerne il secondo punto, va rilevato che qualora gli amministratori in questione siano stati dichiarati, con sentenza passata in giudicato, responsabili verso il comune, per fatti compiuti allorché erano amministratori dell’ente medesimo, la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma1, n. 5 del dlgs n. 267/2000 verrà meno solo quando il relativo debito nei confronti del comune sarà stato completamente estinto, ovvero a seguito di prescrizione quinquennale (articolo ItaliaOggi del 12.08.2011 – tratto da www.ecostampa.it).
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