Scanno… concluso il contenzioso con ex seggiovia!!!

Nuovo debito fuori bilancio da pareggiare per l’esercizio corrente con un saldo di circa 40  mila euro al netto delle spese legali.

Intanto un nuovo ONEROSO incarico legale si è reso necessario affidare per la difesa legale del Comune contro la SACMIF!!!

QUANDO SI FINIRA’ DI TAPPARE I BUCHI??!!!

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Numero  6   Del  19-02-13

 

 

Oggetto:

VERTENZA COMUNE DI SCANNO-SEGGIOVIA SCANNO SPA IN LIQUIDAZIONE SENTENZA N 322/2011 DEL TRIBUNALE DI SULMONA. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 COMMA 1 LETT. a).

 

 

L’anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario CONTI DR LUCIANO GIUSEPPE con la partecipazione del Signor GENTILE TITO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

 


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta del responsabile dell’Area Tecnica

 

 

            Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 27 novembre 1968 e con deliberazione di Consiglio comunale n 7 del 29 novembre 1968 il Comune di Scanno concedeva in uso alla S.p.A. “Seggiovia Scanno” mq. 212.228 di terreno riportato in catasto al foglio 32 particella n. 53 del Demanio di Scanno per la costruzione dell’impianto scioviario “Sciovia N. Rotondo n. 1” e l’uso di quattro piste esistenti a fronte del corrispettivo annuo di L. 50.000;

            Che con deliberazione di Consiglio Comunale n 222 del 19 dicembre 1981 il Comune di Scanno rinnovava la concessione per altri dieci anni stabilendo un canone annuo di . 500.000;

            che il Commissario Usi Civici d’Abruzzo, con sentenza n. 16 del 10 giugno 1986 dichiarava che:

         il terreno al foglio 32 particella n 53 è di natura demaniale civica universale;

         la nullità assoluta degli atti di disposizione dei beni;

e ordinava alla S.p.A Seggiovia di Scanno di restituire i terreni abusivamente occupati;

            Che in data 18 maggio 1989 la Corte di Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici rigettava il ricorso presentato dalla S.p.A Seggiovia di Scanno;

 

            Che il Commissario Regionale Riordino Usi Civici Abruzzo’Aquila con sentenza n 31 in  data 11. luglio 1996 ordinava al Comune di Scanno ed alla S.p.A. Seggiovia  Scanno di eseguire la sentenza n 16/1986;

            Che in data 31 luglio 1996 avveniva la restituzione dei terreni di che trattasi con sottoscrizione di un verbale di reintegrazione con allegato verbale  di consistenza ;

            Che in data 24 maggio 1997 prot. n. 2512 il sig. Silla Carmelo, in qualità di liquidatore della S.p.A Seggiovia di Scanno, presentava istanza di pagamento in favor della liquidazione per “le addizioni apportate dalla società sui terreni durante il periodo di ottenuta ed esercitata concessione”; a tale istanza si allegava un perizia di stima;

            Vista la sentenza n 322 pronunciata dal Giudice Onorario del Tribunale di Sulmona il 15 settembre 2011, munita di formale esecutiva il 30 settembre 2011, notificata il 14 ottobre 2011, con cui si accoglieva la domanda della Seggiovia Scanno SpA in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante Carmelo Silla, determinando in € 125.595,00 la somma dovuta dal Comune di Scanno a titolo di indennità per i lavori effettuati dalla società predetta sul rifugio sito in località “Colle Rotondo” e si accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Scanno determinando in € 87.082,18 la somma dovuta a titolo di indennizzo dalla Seggiovia Scanno S.p.A. in liquidazione per i mancati pagamenti di occupazione di aree pubbliche, condannando il Comune di Scanno al pagamento della residua somma di € 38.512,82 in favore della Seggiovia Scanno SpA in liquidazione in via compensativa;

            Visto l’atto di precetto notificato il 24 febbraio 2012 per il pagamento della somma di € 39.104,53 oltre gli interessi sulla sorta capitale in sentenza;

            Visto l’atto di pignoramento presso terzi e citazione del Comune di Scanno a comparire al Tribunale dell’Aquila giudice dell’esecuzione il 13 aprile 2012;

Considerato di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194 comma 1 lettera A del D.lgs n 267/2000 derivante dalla sentenza di condanna ala pagamento delle indennità per  sorte capitale nell’importo di € 38.512,82 a favore della Società Scanno S.p.A in liquidazione per lavori effettuati dalla società predetta sul rifugio Colle Rotondo;

            Visto il parere del legale avv. Serafini Antonio in merito;

            Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabile dell’area Tecnica e Finanziaria;

           

 

DELIBERA

 

1.      Riconoscere la legittimità del debito fuori  bilancio ai sensi dell’art 194 comma 1 lettera A del D.lgs n 267/2000 derivante dalla sentenza di condanna al pagamento delle indennità per  sorte capitale nell’importo di € 38.512,82 a favore della Società Scanno S.p.A in liquidazione per lavori effettuati dalla società predetta sul rifugio Colle Rotondo;

2.      imputare la spesa al cap. 2885 imp. 387 del bilancio c.e., in corso di redazione gestione residui;

3.      Inviare ai responsabili dei servizi per l’adozione degli atti consequenziali;

4.      Trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo ed alla Procura Regionale della predetta corte.

5.      Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs n 267/2000.———————-

Scanno… concluso il contenzioso con ex seggiovia!!!ultima modifica: 2013-02-20T18:40:00+01:00da vivrescanno
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