Scanno, sempre piu’ complesso il quadro normativo di riferimento all’approvazione di nuove tariffe

cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgLa risposta del vice prefetto,che accludiamo in calce, conferma la complessita’ della materia in considerazione delle miriadi di norme previste.

Tuttavia qualche domanda sembra d’obbligo.

Perche’ per evitare ingorghi amministrativi non si comincia a rispettare rigorosamente  i termini indicati dalla legge???? Se essi sono stati inseriti ci sara’ pure una ragione!!!!!!

D’altra parte se  i termini indicati  nella legge non hanno alcun concreto senso per quale ragione il legislatore perde tanto tempo per produrre proroghe nei fatti inutili??

Se e’ e’ vero infatti che ogni amministrazione reclama la mancanza di tempo necessario per fare le cose non sarebbe il caso di impiegarlo proficuamente dando una risposta  ai bisogni dei cittadini  di cui il bilancio e’ lo strumento indispensabile!!!!

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05/02/2019 – Differito al 31 marzo 2019 il termine per il bilancio di previsione 2019

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
05/02/2019 - Differito al 31 marzo 2019 il termine per il bilancio di previsione 2019

Differito al 31 marzo 2019 il termine per il bilancio di previsione 2019

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 marzo 2019. In precedenza, il D.M. 7 dicembre 2018(G.U. 17 dicembre 2018, n. 292) aveva provveduto al differimento al 28 febbraio 2018.

Il decreto ministeriale di ulteriore differimento. Il Ministro dell’interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

Potere Ministro dell’interno. Il Ministro ha utilizzato il potere discrezionale di cui al comma 1 dell’art. 151D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale il termine di approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze. Nella premessa del decreto è detto che è necessario e urgente differire ulteriormente il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021 , data la complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2019 è stata pubblicata nella GU del 31 dicembre 2018 e che, di recente, con due decreti del MEF sono aumentati i tassi di interesse relativi ai mutui degli enti locali.

Effetti sui tributi locali. L’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2018), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

– dell’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

– e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Esercizio provvisorio. Con il decreto, inoltre, è confermata l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio, sino al 31 marzo 2019. A questo proposito si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 163D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222“.

D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28)

la risposta del Vice Prefetto

Il termine perentorio per deliberare nuove misure tributarie:l’autorizzazione del Prefetto di approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge non comporta anche il differimento del termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.8.2014

Nel giudizio in esame assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida.La censura è infondata.La perentorietà del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l’anno finanziario 2013 è stato fissato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2013, n. 124.Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30 novembre 2013 (il 2 dicembre 2013), le nuove aliquote non sono applicabili all’anno 2013.Nel caso di specie, il Prefetto ha autorizzato il Comune di Stefanaconi ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge.Osserva la Sezione che la disposizione concernente tale autorizzazione ha natura eccezionale ed è finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il termine di 20 giorni entro il quale approvare il bilancio su impulso prefettizio non differisce i termini per l’adeguamento dell’aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale.In assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, tale autorizzazione non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808). Per scaricare la sentenza cliccare su “Accedi al provvedimento”.

Scanno, sempre piu’ complesso il quadro normativo di riferimento all’approvazione di nuove tariffeultima modifica: 2019-04-29T15:26:38+02:00da vivrescanno
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