che l’ultimo bilancio approvato ci pare quello elativo al 2018, viste peraltro anche le numerose polemiche causate dalla sua mancata approvazione, e che comunque l’OSL ha competenza a tutto il 2019 (Art. 252 c.4,tuel) relativamente a ” fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Passando dal formale al merito con tale delibera insomma il Commissario ga deciso, con la richiesta di detti nuovi servizi, di gestire direttamente la procedura di dissesto rinunciando di fatto alla prevista collaborazione dell’Ente.
Una scelta dovuta a vincoli normativi o a ragioni di opportunità gestionale?
Cercheremo di capirlo prossimamente intanto di seguito riportaimo la fonte normativa da cui estrapolato la nostra posizione.
Qui la sentenza: Consiglio di Stato – sez. IV – sentenza del 29-03-2018
In conformità a quanto previsto dall’art. 252, comma 4, del t.u. enti locali, secondo cui «L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato», nonché dall’art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla l. 28 maggio 2004, n. 140, «Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico».