SCANNO…OPERAZIONE LAGO IL SINDACO VA AVANTI?

L’ORGANO DELLA MAGGIORANZA PUBBLICA LA LETTERA, che accludiamo,  DEL SINDACO CHE  RICHIAMA I DESTINATARI ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ?! una nota di difficile discernimento per i diversi richiami di legge alla disciplina sanzionatoria e l’obbligo del rapporto.

incomprensibile la conclusione ” in caso di mancata applicazione del Regolamento n.3896, allegato alla presente unitamente alla deliberazione della G.C n.182�0, si prega di volerne comunicare formalmente con cortese sollecitudine  le motivazioni allo scrivente.”

Un comma che lascia trasparire che ci possano essere delle motivate ragioni al mancato rispetto di norme regolamentari che, fino a prova contraria, valgono per tutti.

CHIEDIAMO OVVIAMENTE AL SIG. SINDACO CHIARIMENTI E LUMI!!!!!

 

 

Al Direttore regionale delle politiche

di sviluppo rurale, forestale, caccia e 

pesca, emigrazione

Dott. L. De Collibus

Pescara

 

Al Direttore provinciale

del Servizio Caccia e Pesca

L’Aquila

 

Al Presidente dell’Ass. Pesca-sportivi

Scanno.Villalago

Sig. Di Franco Ascanio

Scanno

 

Al Comandante della Stazione dei

Carabinieri

Scanno

 

Al Comandante della Stazione delle

Guardie Forestali

Scanno

 

Al Comandante della Polizia Provinciale

L’Aquila

 

Ai Vigili Urbani

Sede

 

Al Sig. Sindaco di

Villalago

 

Al Sig……………..

Oggetto: Applicazione Regolamento di disciplina della pesca e dei natanti nel lago di Scanno. Delibera di C.C. N.381996 e s.m.i.. Delibera di G.C. n.182�0 avente ad oggetto :Tariffe permessi di pesca e dei natanti lago di Scanno.

            Facendo seguito alle passate e recenti iniziative messe in atto dalle A.C. con l’intento di tutelare al meglio un bene di grande valenza Ambientale e Naturalistica come il lago di Scanno garantendone al tempo stesso la sicurezza, l’incolumità pubblica ed il decoro, si richiama l’attenzione delle S.V. in indirizzo, ognuno per le specifiche competenze, a voler rispettare e far rispettare nei modi e nelle forme previste dalla legge, quanto sancito nei documenti che si allegano alla presente. (Reg. di disciplina della pesca e dei natanti nel lago di Scanno delibera di C.C. n.381996. Delibera di G.C.n.182�0 ).

            Con l’occasione si fa presente che a seguito del sopraluogo operato dai Vigili urbani di Scanno è emerso che la stragrande maggioranza delle barche calate in acqua non è stato possibile procedere ad alcuna identificazione in quanto mancanti del numero di autorizzazione assegnato ma non esposto come prevede espressamente il regolamento.

Pertanto i titolari delle autorizzazioni sono invitati ad apporre sulla barca il numero loro assegnato e rilasciato dal Comune di Scanno entro 15 giorni dal ricevimento della presente decorsi i quali seguirà un nuovo sopraluogo da parte dei Vigili urbani di Scanno e tutti i natanti che non dovessero esporre il numero di autorizzazione rilasciato, saranno rimossi a cure e spese dei proprietari. Inoltre si invitano tutti i possessori di barche stanzionanti sulle rive del lago a voler comunicare il luogo esatto dove le stesse sono normalmente attraccate e a rimettere al Comune le ricevute di pagamento relative agli ultimi tre anni. E’ altresì obbligo dei proprietari delle barche tenere pulite in maniera più che decorosa le aree antistanti dove esse sono normalmente attraccate le barche.

             Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui al DlgS 18 agosto 2000, n. 267 art.7 bis.
 Art. 7-bis. Sanzioni amministrative (articolo introdotto dall’articolo 16 legge n. 3 del 2003)
 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (coma introdotto dall’articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003) 
 2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

            In caso di mancata applicazione del Regolamento n.3896, allegato alla presente unitamente alla deliberazione della G.C n.182�0, si prega di volerne comunicare formalmente con cortese sollecitudine  le motivazioni allo scrivente.

            Nel restare a disposizione per ogni possibile chiarimento, si coglie l’occasione per salutare distintamente.

SCANNO 17 Luglio 2012

IL SINDACO

DOTT. P. GIAMMARCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 17.
(Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati Attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e’ presentato all’ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e’ presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L’ufficio territorialmente competente e’ quello del luogo in cui e’ stata commessa la violazione.
Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare la autorita’ amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita’ relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara’ altresi’ stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

SCANNO…OPERAZIONE LAGO IL SINDACO VA AVANTI?ultima modifica: 2012-07-23T19:20:00+02:00da vivrescanno
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