Una delibera del 7 maggio assunta dalla Corte dei Conti che fa la storia dei travagliati dei bilanci comunali dei decenni scorsi che hanno visto l’alternarsi di buchi e faticosi riequilibri. Il tutto sempre sotto la continua sorveglianza della stessa fino ad arrivare ai
Cio’ nonostante continuiamo ad essere fiduciosi che si possa ritrovare ‘con orgoglio’ quell’energia e quella autonomia necessaria per assumere quelle decisioni che possano evitare al paese il fallimento.
Uno smacco che il paese non merita e che pensiamo ci porti su una strada nuova mai esplorata in un contesto (emergenza coronavirus) anch’esso in movimento a livello mondiale che necessariamente porterà tanti cambiamenti.
E poi ci fidiamo dei proverbi che in questo caso ci dicono che “chi lascia la via vecchia per quella nuova sa cosa lascia ma non sa quel che trova”.
La Corte dei Conti
DISPONE
– che l’Ente ponga in essere adeguate misure volte a salvaguardare nell’immediato la gestione finanziaria.
– che l’Ente dia immediata comunicazione dell’esito del contenzioso inerente alla deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019 a questa Sezione,
-che si riserva di attivare la procedura di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011;
(Stralcio articolo 6 comma 2 Dlgs 149/2011
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.)
– che l’Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l’Ente