Scanno, interviene l’ex assessore alle finanze per correggere il Vicesindaco e attuale responsabile dell’area finanziaria

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Scanno, sul gazzettino del Sagittario (di cui riportiamo l’articolo al completo) l’ex assessore alle finanze ha corretto il Vicesindaco in carica su talune modalita’ applicative delle imposte.

Sul tema ieri sul blog abbiamo pubblicato un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore (quotidiano specializzato sul settore) che ha rappresentato tutta la  complessita’ della materia ed in particolare delle modalita’  applicative  dell’iva sulle varie fattispecie. In proposito peraltro e’ pure intervenuta la giurisprudenza per chiarire  le modalita’ impositive in funzione della natura dell’imposta.

Su un tema cosi’ complesso una essessiva ricerca di semplificazione puo’ portare ad una realta’ distorta  inasprendo, di conseguenza,  il clima  e minardo il principio della trasparenza  indispensabile per una corretta gestione della cosa pubblica.

Dopo il conflitto di interessi si continua insomma a distogliere l’opinione pubblica dai problemi reali del paese la cui soluzione dovrebbe costituire l’unico obiettivo  che dovrebbe animare l’azione di una pubblica amministrazione.

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La TARI non è soggetta all’IVA

Inattendibili le dichiarazioni del Vice Sindaco Giuseppe Marone

di Roberto Nannarone

Ho avuto notizia che, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 1° aprile, dedicato all’approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per l’anno 2019, il Vice Sindaco dott. Giuseppe Marone avrebbe sostenuto che la precedente Amministrazione Comunale, nell’approvare annualmente le tariffe della TARI, avrebbe causato un danno al Comune di Scanno, per non aver applicato l’IVA al 10% sulla Tassa versata dai cittadini.
Le dichiarazioni del Marone troverebbero fondamento, a suo dire, nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16332 del 2018, alla quale si aggiunge anche la più recente n. 1892/2019.


La chiarezza delle due ordinanze non lascia dubbi sulle erronee dichiarazioni del Vice Sindaco, perché i Giudici di legittimità hanno deciso sulle richieste di rimborso riferite alla TIA2 “Tariffa integrata ambientale” e non alla TARI, che ha una diversa natura giuridica.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 1892/2019), la questione di merito circa la natura – tributaria o corrispettiva – della TIA2, già avviata a soluzione con l’ordinanza 17113/2017 delle Sezioni Unite (che ha escluso espressamente la natura privatistica della sola TIA1 e dell’addizionale prevista per la TIA2), è stata definita con l’ordinanza 16332/2018 della Cassazione, che ha concluso nel senso che “La tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale” – c.d. TIA2 -) come interpretata dall’art. 14, comma 33, del dl. n. 78 del 2010, conv, dalla L n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del d.p.r. 633/1972″.
La TIA2 si differenziava in modo significativo dalla precedente soppressa TIA1 (come disciplinata dall’art. 49 del D. Lgs n. 22 del 1997), in quanto, da un lato individuava il fatto generatore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, affermava in modo chiaro (ed innovativo) la natura di “corrispettivo” della tariffa, confermato dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010.
La costruzione legislativa della TIA2, per la prima volta espressamente definita in termini di “corrispettivo” del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all’IVA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Di altra natura è la TARI (Tassa sui rifiuti), attualmente in vigore.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, come il nostro, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio, nel nostro caso dal COGESA, e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Particolarmente pregnanti e sistematicamente coerenti con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con la Sentenza 14 giugno 2016, n. 12275 in tema TARI: la tassa rifiuti di cui alla legge 147/2013 è un tributo vero e proprio, con tutte le conseguenze giuridiche del caso che l’ordinamento gli riserva, quali, ad esempio, l’esclusione da IVA e la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Scanno, interviene l’ex assessore alle finanze per correggere il Vicesindaco e attuale responsabile dell’area finanziariaultima modifica: 2019-04-07T14:52:34+02:00da vivrescanno
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