Scanno, il consiglio a maggioranza ha dichiarato il dissesto!


 cropped-cropped-logo-vivere-scanno.jpgScanno, il consiglio comunale  con il voto contrario della minoranza ha dichiarato il dissesto finanziario. Una decisione che non sembra sia stata compresa in quanto ritenuta piu’ invasiva e meno conveniente della procedura di riequilibrio  peraltro gia’ approvata dal consiglio a fine di agosto scorso.

Ci domandiamo allora quali sono le opzioni offerte dalla normativa in essere?

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza con l’ausilio di internet  – senza la pretesa di essere esaustivi -che in sostanza individua tre tipologie in funzione delle condizioni dell’Ente comunale : Deficitari, Pre dissesto, Dissesto.

 Il primo indica che il bilancio dell’ente non risponde a pre-determinati parametri e quindi consente all’ente di assumere  gli opportuni correttivi.

Il pre.dissesto si differenzia dal dissesto  nel fatto che, nonostante la manifesta 5E87FEC3-EEA3-45A7-ACC6-20E6EFF94E4Dsituazione di deficitarietà, l’assunzione e la gestione delle iniziative per il risanamento sono affidate direttamente agli organi dell’ente e il consiglio comunale deve “entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario”. (Art. 243-bis, comma 5, T.u.e.l.). Gli organi dell’ente devono pertanto individuare tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio, “per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano  Ladel disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano” e indicare in tale piano, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, “la percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio” (Art. 243-bis, comma 6, T.u.e.l.)

 L’ente locale che aderisce alla procedura di riequilibrio, per tutto il periodo di vigenza del piano, può procedere “all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento” nonché “accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter” a determinate condizioni previste dal comma 8 lett. g) dell’art. 243-bis con erogazione di un’anticipazione, a valere sul Fondo, che l’ente dovrà restituire in un periodo massimo di 10 anni (Art. 243-ter). La procedura prevede, oltre al sostegno finanziario, che l’ente possa “deliberare aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni” (Art. 243-bis, comma 8, lett.a) T.u.e.l.): a fronte di tali forme di sostegno finanziario per il ripianamento del disavanzo la norma prevede però che l’ente sia sottoposto a controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, garantisca la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale e dei costi della gestione servizio smaltimento rifiuti, effettui con sistematicità la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi e delle posizioni debitorie ed una rigorosa revisione della spesa.

QUANDO SI MANIFESTA IL DISSESTO?
Partiamo dal considerare una famiglia come un ente locale, l’art. 244 del Testo Unico 44647AA2-1C0B-4F8E-A685-D5802AADD572sull’ordinamento locale stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in grado di assolvere alle “ordinarie” funzioni ed ai servizi definiti indispensabili, quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del riequilibrio di bilancio né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio.
La mancata definizione di un piano di rientro espone dunque un’amministrazione ai tanto temuti interessi passivi sul debito: giorno dopo giorno infatti, anche se non si contraggono nuovi debiti, l’esposizione debitoria aumenta, proprio per effetto degli interessi. I mutui vengono rinegoziati allungando i tempi di pagamento ma aumentando le rate, le finanziarie erogano prestiti ad interessi del 14%; insomma, più o meno ciò che succede a qualsiasi famiglia che abbia bisogno di liquidità.

COSA ACCADE IN CASO DI DISSESTO FINANZIARIO DELL’ENTE?
Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto del comune, sindaco, giunta e consiglio resterebbero in carica ma verrebbero coadiuvati da una commissione espressamente designata dal Ministero degli Interni.
La commissione si occuperebbe del disavanzo pregresso, mentre l’amministrazione gestirebbe il bilancio “risanato” . La sola ipotesi di commissariamento del Comune si verificherebbe nel caso in cui l’amministrazione non dovesse approvare il bilancio di previsione (la cui scadenza è alla fine del mese di maggio).
La dichiarazione del dissesto congela la scadenza del bilancio stesso, mettendo in moto una procedura del tutto diversa per la definizione e l’approvazione del bilancio stesso; le conseguenze maggiori del dissesto finanziario si hanno sotto il profilo contabile.
Viene chiesto all’Ente locale di “contribuire” al risanamento attraverso l’adozione di provvedimenti eccezionali.
L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato, inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese.
Spese comunali significa innanzitutto personale, la legge prevede che gli impiegati comunali devono essere rapportati agli abitanti, pertanto potrebbero  scaturire esuberi di personale.
Il comune è altresì tenuto a contribuire all’onere della liquidazione in particolare con l’alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio.
La dichiarazione di dissesto, in breve tempo, è parsa ai politici locali una negatività da evitare al fine di non essere costretti ad emanare provvedimenti così impopolari.
I provvedimenti da adottare in materia di personale e di tributi locali sono ritenuti così pesanti che gli enti arrivano il più delle volte alla dichiarazione di dissesto solo quando, a seguito delle azioni esecutive dei creditori che pignorano le somme della cassa comunale, non è più possibile pagare neppure gli stipendi al personale dipendente

 

Deficit strutturale, pre-dissesto e dissesto finanziario: tre stadi di una patologia che accomuna ormai tutto il Paese

DEFICIT STRUTTURALE, PRE-DISSESTO E DISSESTO FINANZIARIO: TRE STADI DI UNA PATOLOGIA CHE ACCOMUNA ORMAI TUTTO IL PAESE

1. Classificazioni basilari

Le statistiche dividono gli enti locali in tre gruppi di sofferenza finanziaria. I comuni deficitari, quelli in pre-dissesto e quelli in dissesto vero e proprio.

Sono deficitari quegli enti che sforano almeno cinque dei dieci parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013, per esempio un saldo negativo del risultato contabile di gestione superiore al 5% delle entrate correnti, oppure l’eccessiva quota di residui attivi o passivi in relazione a spese.

Il cosiddetto pre-dissesto è stato introdotto nel 2012. Si tratta di una procedura che i comuni in crisi strutturale possono mettere in atto per evitare il dissesto vero e proprio, e consiste in un piano di riequilibrio pluriennale che può essere assistito dallo Stato, il quale può anticipare risorse attingendo ad uno specifico fondo, il Fondo rotativo. In sostanza l’obiettivo della procedura del pre-dissesto è aumentare le entrate dei Comuni e diminuire le spese: ecco perché solitamente gli enti che scelgono questa opzione vedono impennare la pressione fiscale e talvolta tagliare i propri servizi.

La legge dice che un Comune è in dissesto finanziario quando “non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili” oppure quando “esistono nei confronti dell’ente locale crediti di cui non si possa far validamente fronte. In pratica, si tratta a tutti gli effetti di enti che dichiarano il fallimento. Per semplificare, la differenza con il pre-dissesto è la maggiore gravità della situazione. Nel caso del pre-dissesto, i Comuni possono presentare un piano di risanamento alla Corte dei Conti con alcuni margini di manovra. Viceversa, le misure correttive, tipo l’aumento delle aliquote, scattano automaticamente

Scanno, il consiglio a maggioranza ha dichiarato il dissesto!ultima modifica: 2019-12-08T22:24:12+01:00da vivrescanno
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